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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23289/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un fatto di rapina, deducendo due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante comune del fatto di lieve entità ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024, applicabile anche alla rapina. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici perché sostanzialmente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata. Quanto al merito delle attenuanti, la Corte ha osservato che il giudizio sulla lieve entità implica valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica; nel caso concreto, il valore non modesto dei beni sottratti e le modalità dell'azione, commessa da più persone con uso di significativa violenza, escludevano il riconoscimento dell'attenuante. Analoghe ragioni impedivano anche il riconoscimento della lieve entità ex sentenza costituzionale n. 86/2024, dovendosi valutare il fatto nel suo complesso e potendo escludere l'attenuante la non lievità in rapporto all'evento, ai mezzi, alle modalità e all'entità del danno o del pericolo, anche con riguardo al valore dei beni sottratti.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il valore dei beni sottratti e le modalità del fatto evidenzino una offensività non lieve; la relativa valutazione è tipicamente di merito e non è censurabile in cassazione se motivata in modo non illogico.

  • art. 311 c.p.

    L'attenuante della lieve entità del fatto, come elaborata dalla giurisprudenza e richiamata anche per la rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, richiede una valutazione complessiva del fatto e non è configurabile se la lievità difetta rispetto a evento, mezzi, modalità, circostanze o entità del danno/pericolo.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del ricorso, anche quando esso riproduca censure già esaminate e non si confronti con la motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza indicare puntualmente la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche formulate.
  • Le doglianze relative al mancato riconoscimento di attenuanti che presuppongono una valutazione della particolare tenuità o lieve entità del fatto non possono essere rivalutate in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • L'attenuante della lieve entità va apprezzata in una prospettiva complessiva del fatto: può essere esclusa dal valore dei beni sottratti, dalla pluralità degli autori, dall'uso di violenza significativa e, più in generale, dalla non modesta offensività della condotta.
  • Per le attenuanti fondate sulla lieve entità non basta isolare un singolo profilo favorevole: occorre che la modesta gravità emerga dall'insieme delle modalità della condotta, dell'evento e del danno o pericolo prodotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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