Cassazione Penale, Ordinanza n. 21827/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e con la riduzione per il rito abbreviato, aveva rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, da aggiungere in continuazione a un precedente reato già giudicato, confermando per il resto la condanna. Con l'unico motivo, il ricorrente ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 133, 163 e 164 c.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente negato le attenuanti generiche e la conseguente ulteriore riduzione di pena, valorizzando l'occasionalità dei precedenti penali e il comportamento processuale meritevole. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita perché, in realtà, mirava a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e della concessione delle attenuanti generiche, profili già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e che in cassazione non è consentita una rivalutazione della congruità della pena quando la decisione non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta e sia sorretta da motivazione sufficiente. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva già fornito argomenti giuridicamente corretti, rilevando l'assenza di elementi positivi apprezzabili ai sensi dell'art. 62-bis c.p. e la presenza di precedenti giudiziali ostativi. Conseguentemente, l'unico motivo è stato qualificato come aspecifico e rivalutativo, con declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi apprezzabili e in presenza di precedenti giudiziali ostativi.
La determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri di commisurazione rimessi alla discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente ai fini della richiesta riduzione di pena, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente ai fini della richiesta riduzione di pena, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della Corte.
La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice, purché esercitata entro i limiti di legge e con motivazione non illogica.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando il motivo è aspecifico o non consente di confrontarsi con la decisione impugnata.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Richiamato quale parametro dell'onere di specificità dei motivi di ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione di elementi già valutati dal giudice di merito senza evidenziare un vizio giuridico o motivazionale reale.
- La discrezionalità nella commisurazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando risulti esercitata in modo arbitrario, illogico o privo di adeguata motivazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando è aspecifico e rivalutativo, ossia non si confronta con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione del merito.
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