Cassazione Penale, Ordinanza n. 10982/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza dell'interessato volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione escluso il vincolo della continuazione. In concreto, la difesa sosteneva che i reati avrebbero dovuto essere considerati unificabili sotto il medesimo disegno criminoso. La Cassazione ha però rilevato che l'ordinanza impugnata aveva escluso la continuazione valorizzando l'assenza di elementi idonei a desumere che, al momento del primo reato in materia di stupefacenti, l'agente avesse programmato anche il successivo omicidio: decisivi, in tal senso, la notevole distanza temporale tra i fatti, la loro diversa natura, i diversi luoghi di consumazione e la non coincidenza dei concorrenti. Le censure sono state ritenute generiche e comunque dirette a ottenere una diversa lettura del materiale tratto dalle sentenze in esecuzione, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, tendevano soltanto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e fattuale già esaminato dal giudice dell'esecuzione. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione tra i due reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La continuazione presuppone che i diversi reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso sin dall'origine; non basta la mera serialità dei fatti, occorrendo elementi da cui desumere una programmazione, anche solo nelle linee generali, del reato successivo già al momento del primo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario preesistente o contestuale, desumibile da elementi oggettivi specifici; la mera vicinanza soggettiva o la serialità dei reati non è sufficiente.
- Sono indici ostativi alla continuazione la notevole distanza temporale tra i fatti, la loro diversa natura, i diversi luoghi di consumazione e la mancata coincidenza dei concorrenti.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti se il giudizio del merito è logicamente e giuridicamente congruo.
- Le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa del materiale processuale, senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata, sono inammissibili.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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