Sentenza n. 205/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento n. 1 del 1° luglio 2022 dell’ASL di Pescara di chiusura immediata dell’attività di preparazione di alimenti e bevande e dell’utilizzo del locale autoclave come deposito alimentare; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di chiusura immediata dell'attività di preparazione di alimenti e bevande e di divieto di utilizzo di un locale come deposito alimentare
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il provvedimento con cui l'ASL di Pescara aveva disposto, ai sensi dell'art. 138, comma 2, lett. h), del regolamento (UE) 2017/625, la sospensione dell'attività di preparazione degli alimenti e il divieto di utilizzare il locale autoclave come deposito alimentare. Deduceva di essere una casa-famiglia destinata allo svolgimento di servizi educativo-assistenziali, senza prestazioni sanitarie, e sosteneva che l'ASL e i NAS fossero privi del potere esercitato, anche in relazione alla funzione ispettiva prevista dalla legislazione regionale. Deduceva inoltre violazione della disciplina regionale sulle autorizzazioni al funzionamento e sull'accreditamento dei servizi alla persona, dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, dell'art. 138 del regolamento (UE) 2017/625, dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell'art. 2, comma 4, della legge n. 184/1983 e dell'art. 97 Cost., nonché nullità per difetto assoluto di attribuzione ed eccesso di potere per carenza o sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti e difetto di istruttoria. La ricorrente contestava anche la qualificazione della struttura come struttura a carattere comunitario soggetta ai requisiti del d.m. n. 308/2001 e alla presentazione della notifica di inizio attività alimentare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la qualificazione della struttura come struttura a carattere comunitario e non come mera casa-famiglia. La struttura doveva quindi rispettare i requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal d.m. 21 maggio 2001, n. 308, nonché la disciplina igienico-sanitaria e alimentare applicabile, compresa la presentazione della NIA/NIAS ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004. Il giudice ha valorizzato il fatto che l'autorizzazione comunale fosse subordinata alla valutazione igienico-sanitaria dell'ASL e che gli utenti presenti fossero nove, a fronte del limite massimo di sei previsto per le case-famiglia. Ha ritenuto accertate, nei verbali degli organi ispettivi e nel provvedimento impugnato, le carenze igieniche del locale cucina e del locale autoclave, impropriamente adibito a deposito alimentare, nonché l'omessa presentazione della NIAS. L'art. 138 del regolamento (UE) 2017/625 attribuisce alle autorità competenti il potere di adottare misure necessarie per assicurare la conformità alla normativa alimentare, comprese l'isolamento o la chiusura temporanea, totale o parziale, delle attività o dei locali dell'operatore. La funzione ispettiva regionale non esclude i poteri di controllo dei NAS e dell'ASL. La misura adottata è stata inoltre ritenuta una misura più mite rispetto alla chiusura complessiva della struttura, essendo limitata alla sospensione dell'attività di preparazione degli alimenti e al divieto di utilizzo del locale non conforme. Non sono stati ravvisati i vizi di illegittimità dedotti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, in favore dell'ASL; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della Difesa.
Norme richiamate
art. 138, comma 2, lett. h), regolamento (UE) 2017/625
dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali
La disposizione consente alle autorità competenti, in presenza di non conformità alla normativa alimentare, di sospendere o chiudere temporaneamente anche soltanto una parte delle attività o dei locali dell'operatore.
art. 138, comma 1, regolamento (UE) 2017/625
adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi
Impone alle autorità competenti di adottare le misure necessarie a eliminare le non conformità accertate e a prevenirne la reiterazione.
regolamento (CE) n. 852/2004
La disciplina sull'igiene dei prodotti alimentari e sulla notifica di inizio attività si applica alla struttura che svolge attività di preparazione degli alimenti.
d.m. 21 maggio 2001, n. 308, Allegato A
I requisiti minimi strutturali e organizzativi per le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale si applicano alla struttura qualificata come struttura a carattere comunitario.
art. 3, legge regionale Abruzzo 4 gennaio 2005, n. 2
La disciplina regionale sulle autorizzazioni al funzionamento dei servizi alla persona non esclude i controlli igienico-sanitari dell'ASL e degli organi statali competenti.
art. 12, legge regionale Abruzzo 4 gennaio 2005, n. 2
La funzione ispettiva prevista dalla normativa regionale non opera in via esclusiva rispetto ai controlli in materia alimentare e igienico-sanitaria.
art. 14, legge regionale Abruzzo 4 gennaio 2005, n. 2
La disciplina regionale sulle strutture e sui servizi alla persona non preclude l'esercizio dei poteri di controllo e di intervento previsti dalla normativa alimentare.
Nel caso esaminato non sussisteva un difetto assoluto di attribuzione tale da determinare la nullità del provvedimento.
art. 97 Cost.
Non è stata ravvisata violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Una struttura residenziale destinata all'accoglienza di minori, quando per numero di utenti e caratteristiche organizzative non rientra nei limiti della casa-famiglia, deve essere qualificata come struttura a carattere comunitario e rispettare i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla disciplina nazionale di settore.
- La funzione ispettiva prevista dalla normativa regionale sui servizi alla persona non esclude né limita i poteri di controllo dei NAS e dell'ASL in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
- In presenza di non conformità alla normativa alimentare, l'autorità competente può disporre, ai sensi dell'art. 138 del regolamento (UE) 2017/625, la sospensione o la chiusura temporanea anche soltanto di una parte dell'attività o dei locali dell'operatore, senza dover disporre la chiusura dell'intera struttura.
- La documentazione contenuta nei verbali redatti dagli organi pubblici ispettivi può fondare il provvedimento di sospensione dell'attività quando evidenzi carenze igienico-sanitarie e l'omessa presentazione della notifica di inizio attività alimentare; la misura è legittima se proporzionata alle non conformità accertate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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