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Legge

L.R. Abruzzo 2/2005

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 2/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo autorizzazione al funzionamento, accreditamento, controlli e finanziamenti per strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi. Prevede regole transitorie per l’adeguamento agli standard e contributi per investimenti. Le funzioni provinciali sono oggi trasferite alla Regione dalla L.R. 32/2015, ma il testo resta utile per la disciplina sostanziale.

Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi alla persona in Abruzzo

Autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi alla persona in Abruzzo

La legge detta la disciplina regionale abruzzese per l’autorizzazione al funzionamento, l’accreditamento, la vigilanza e il finanziamento di strutture e servizi alla persona di natura socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa. Il quadro è costruito in attuazione della normativa statale sui servizi sociali e si applica esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.

Finalità e quadro regolatorio

Il provvedimento definisce le regole regionali per l’esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, pubblici e privati, fissando un sistema fondato su standard minimi, verifiche periodiche, anagrafe dei soggetti operanti, vigilanza e incentivi economici per l’adeguamento delle strutture. La Regione, tenendo conto dei requisiti minimi statali, è chiamata a definire con regolamento ulteriori standard, procedure autorizzative e di accreditamento, criteri per i controlli e disciplina dell’anagrafe regionale. È previsto anche un regolamento specifico per i servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni, con manuale tecnico-operativo per standard e requisiti integrativi.

Riparto di competenze tra Regione, Comuni e Province

La legge attribuisce ai Comuni il rilascio formale dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori conseguenti alle violazioni. I Comuni operano sulla base degli standard regionali e si avvalgono delle Province per le verifiche tecniche. Le Province svolgono le funzioni di verifica degli standard, accertamento dei presupposti per l’accreditamento, tenuta dei registri territoriali dei soggetti autorizzati e accreditati, collaborazione con la Regione e coordinamento con i Comuni. Per tali attività la legge prevede l’assegnazione annuale di quote del Fondo sociale regionale. Successivamente, la L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative prima attribuite alle Province.

Autorizzazione al funzionamento

L’esercizio di servizi e strutture residenziali o semiresidenziali per prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative è subordinato ad autorizzazione comunale. La domanda va presentata preventivamente al Comune competente; in caso di servizi svolti in più comuni o ambiti sociali, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è dimostrata una stabile organizzazione operativa. Il regolamento regionale deve definire i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi e la procedura di rilascio. Il provvedimento autorizzatorio deve indicare soggetto gestore, denominazione, natura giuridica, tipologia del servizio o struttura, responsabile, figure professionali, utenza massima, territorio servito, ubicazione e capienza. Ogni variazione rilevante deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni, con richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione.

Accreditamento

L’accreditamento riconosce ai soggetti già autorizzati l’idoneità a operare come fornitori di enti pubblici. Esso richiede ulteriori requisiti rispetto all’autorizzazione e la compatibilità con la programmazione regionale e locale, il fabbisogno territoriale e le risorse disponibili. I requisiti minimi per l’accreditamento sono definiti con regolamento regionale. Anche in questo caso il procedimento è gestito dai Comuni con l’ausilio delle Province. Il Comune trasmette la copia del provvedimento alla Provincia competente. L’accreditamento è condizione necessaria per partecipare a procedure di affidamento di servizi, sia ad evidenza pubblica sia dirette, ristrette o negoziate, nonché per accordi o contratti di programma. In prima applicazione e comunque fino a cinque anni dall’entrata in vigore della legge, è sufficiente la sola autorizzazione al funzionamento.

Verifiche periodiche e mantenimento degli standard

I soggetti autorizzati e accreditati devono richiedere ogni due anni la verifica della permanenza degli standard al Comune che ha rilasciato i titoli. Il Comune si avvale delle Province, tramite l’Organismo tecnico provinciale, e può richiedere il supporto delle Aziende U.S.L. La Giunta regionale disciplina termini, modalità e tasse delle verifiche biennali. I soggetti interessati devono inoltre consentire ispezioni e controlli periodici e fornire tutte le informazioni richieste.

Anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona

È istituita presso la Giunta regionale un’anagrafe regionale per garantire trasparenza e qualità dell’attività svolta dai gestori e facilitare i rapporti con cittadini, strutture e servizi. La Regione ne assicura coordinamento, supervisione e pubblicazione annuale. L’anagrafe è articolata in registri dei soggetti autorizzati, dei soggetti accreditati, dei direttori e coordinatori responsabili e degli ispettori provinciali. I registri dei soggetti autorizzati e accreditati sono organizzati su base provinciale e distinti per strutture e servizi.

Vigilanza, organismi tecnici e funzione ispettiva

Ciascuna Provincia istituisce un Organismo tecnico di vigilanza, con competenze su verifiche degli standard, pareri per autorizzazioni e accreditamenti, controllo sul mantenimento dello status e classificazione delle strutture e dei servizi. L’Organismo può avvalersi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. La Giunta regionale assicura il coordinamento, la vigilanza e la supervisione dell’attività provinciale e promuove specifiche azioni formative per il personale degli Organismi tecnici. La funzione ispettiva è esercitata dai dipendenti addetti alle verifiche, qualificati come ispettori.

Violazioni, provvedimenti cautelari e sanzioni

La gestione di servizi o strutture senza autorizzazione configura abuso ai sensi dell’art. 348 c.p. e comporta l’immediata cessazione dell’attività. Le variazioni non autorizzate che determinino difformità dal titolo abilitativo possono portare a sospensione o revoca dell’autorizzazione. Le sanzioni pecuniarie previste sono:

  • da 2.000 a 12.000 euro per l’esercizio abusivo;
  • da 1.500 a 9.000 euro per revoca dell’autorizzazione;
  • da 1.000 a 6.000 euro per sospensione dell’autorizzazione. In caso di reiterazione della medesima violazione entro cinque anni, la sanzione è triplicata nel massimo e il Comune dispone la revoca immediata. Il procedimento sanzionatorio richiama la L. 689/1981. Il pagamento in misura ridotta va effettuato alla Tesoreria della Provincia competente; in difetto, il Sindaco emette ordinanza-ingiunzione o archiviazione. Sono previsti termini specifici per pagamento e notifiche, con termine di 60 giorni per i residenti all’estero.

Provvidenze regionali per l’adeguamento e nuovi investimenti

La Regione concede contributi ai titolari di autorizzazione per interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento degli immobili destinati ai servizi, al fine di favorire il miglioramento della qualità e l’adeguamento agli standard. Possono accedere ai contributi anche soggetti pubblici e privati che intendano attivare nuovi servizi in zone carenti, previa dichiarazione regionale di accoglibilità e parere conforme dell’Azienda U.S.L. e della Provincia. Il contributo consiste nell’abbattimento totale degli interessi passivi su linee di credito con durata massima decennale, attivate con Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti finanziari. I progetti finanziabili possono arrivare a 1.000.000 euro; il contributo copre fino al 100% per gli enti pubblici e fino al 70% per i privati. Sono fissati massimali di costo per metro quadrato e sono ammissibili specifiche voci di spesa, oltre agli oneri di sicurezza. Il capitale è rimborsato in rate semestrali posticipate a partire dal dodicesimo mese successivo all’erogazione.

Procedura e soggetto gestore dei finanziamenti

Gli interventi sono finanziati tramite FI.R.A. S.p.A., che stipula convenzioni con gli istituti di credito. La Giunta regionale affida alla società la gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e istituisce una Commissione con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’istruttoria. La Giunta definisce criteri e modalità di accesso ai finanziamenti, tra cui modulistica, schema di convenzione, criteri di verifica delle domande, priorità per le zone carenti e controlli su sicurezza nei cantieri e regolarità contributiva. La data di presentazione delle istanze è fissata annualmente.

Realizzazione degli investimenti e rendicontazione

I progetti finanziati devono essere completati entro 24 mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. La realizzazione è dimostrata dal pagamento delle spese, dalla documentazione finale di cantiere e collaudo e dalla certificazione provinciale di conformità al progetto approvato.

Regime transitorio e adeguamento delle strutture esistenti

I soggetti già operanti alla data di entrata in vigore della legge devono presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento sui requisiti minimi per ottenere o rinnovare l’autorizzazione definitiva. Per le strutture già esistenti alla data di pubblicazione del D.M. 308/2001, l’adeguamento agli standard deve avvenire entro cinque anni dalla pubblicazione del regolamento regionale; per le strutture autorizzate provvisoriamente dopo tale decreto, l’adeguamento strutturale e tecnologico va completato entro tre anni e quello organizzativo entro cinque anni. Il mancato adeguamento comporta la revoca delle autorizzazioni. Le strutture residenziali preesistenti con capienza superiore agli standard non possono aumentare la propria capacità; il cronoprogramma deve prevedere rimodulazione delle attività e articolazione in dipartimenti autonomi, con possibile destinazione dell’eccedenza a strutture semiresidenziali e servizi territoriali. Per i servizi socio-assistenziali a finalità esclusivamente benefica, gestiti da soggetti no-profit attivi da almeno 20 anni con personale volontario e previsti dal piano sociale distrettuale, l’autorizzazione al funzionamento deve essere rilasciata entro il 30 giugno 2024.

Rinvii e abrogazioni

Per quanto non previsto si applicano la L. 689/1981 e le altre norme statali e regionali in materia; per i servizi educativi per la prima infanzia resta applicabile la L.R. 28 aprile 2000, n. 76, nei limiti di compatibilità. Sono abrogate, dal momento indicato dalla legge, alcune disposizioni di precedenti leggi regionali e, in via generale, tutte le norme incompatibili con la nuova disciplina.

Decorrenza ed efficacia

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le previsioni transitorie e quelle collegate ai regolamenti attuativi hanno inciso in modo rilevante sulla sua applicazione, mentre oggi la disciplina delle competenze provinciali risulta trasferita alla Regione per effetto della normativa successiva.

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