Cassazione Penale, Ordinanza n. 31165/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per un ulteriore reato di oltraggio. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p., sostenendo la carenza degli elementi costitutivi del reato; la Corte rileva però che la censura riproduce questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., contestando il requisito della pluralità delle persone presenti; la Corte osserva che la doglianza è priva di specificità perché non si confronta con la motivazione di merito, che dava conto della presenza di più persone nel luogo del fatto.
Norme richiamate
Il motivo che contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato è stato ritenuto non fondato perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese in appello.
La contestazione sul requisito della pluralità delle persone presenti è stata dichiarata non specifica, poiché la sentenza di merito aveva già accertato la presenza di più persone nel luogo del fatto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che si limita a riproporre questioni già esaminate e motivate in appello, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata, è inammissibile o comunque non può essere accolta.
- La doglianza di vizio motivazionale deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni poste a base della sentenza di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.
- Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la verifica del requisito della pluralità delle persone presenti è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non può essere rimessa in discussione con censure assertive in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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