Cassazione Civile, Ordinanza n. 27045/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un acquirente di un immobile agiva per ottenere il risarcimento del costo delle riparazioni necessarie a eliminare vizi della copertura del fabbricato, consistenti in infiltrazioni di acqua meteorica provenienti dal tetto. La lite riguardava la responsabilità del professionista che aveva svolto sia il ruolo di progettista sia quello di direttore dei lavori in un intervento di rifacimento del sottotetto/copertura. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'art. 1669 c.c., rigettando eccezioni di decadenza e prescrizione e condannando il professionista e la compagnia assicurativa. La Corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione del professionista e ha rigettato la domanda risarcitoria. In cassazione il soccombente ha dedotto, con due motivi, da un lato omessa/contraddittoria motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato le plurime responsabilità ex art. 1669 c.c. del direttore dei lavori; dall'altro omesso esame di un fatto decisivo, ossia la condotta del professionista quale direttore dei lavori e progettista.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che il direttore dei lavori, nell'appalto, deve vigilare durante tutto il corso dell'opera sulla sua conformità al progetto, al capitolato e alle regole dell'arte, con una diligenza qualificata, non essendo sufficiente a escluderne la responsabilità la sola interlocuzione con l'impresa o l'invio di diffide. Poiché la motivazione della Corte d'appello si è concentrata su elementi documentali non decisivi e non ha considerato adeguatamente l'omessa vigilanza a fronte dei vizi costruttivi accertati dal CTU, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la disciplina richiamata per la responsabilità per gravi difetti dell'opera edilizia; la Corte ne valorizza l'applicazione anche rispetto alle omissioni di vigilanza del direttore dei lavori.
La doglianza è stata prospettata come omessa pronuncia/non corretta considerazione delle responsabilità dedotte; la Corte non si sofferma autonomamente sul vizio, ritenendo fondati i motivi sotto il profilo della responsabilità professionale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro invocato per la censura di violazione di legge, accolta nei limiti della errata applicazione dei principi sulla responsabilità del direttore dei lavori.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È il parametro invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella duplice veste del professionista come progettista e direttore dei lavori.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
Richiamato per il ricorso di accertamento tecnico preventivo svolto prima del giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, il direttore dei lavori ha un obbligo di vigilanza continuativo sull'esecuzione dell'opera, che si estende a tutte le fasi di realizzazione e non si esaurisce dopo l'ultimazione dei lavori.
- La responsabilità del direttore dei lavori non è esclusa dalla mera trasmissione di contestazioni all'appaltatore o dall'invio di diffide, se permane l'omessa verifica tecnica dell'esecuzione e l'opera viene completata con gravi difetti costruttivi.
- Il direttore dei lavori deve controllare la conformità dell'opera al progetto, al capitolato e alle regole dell'arte, adottando gli accorgimenti necessari per evitare difetti costruttivi; la sua condotta va valutata con diligenza qualificata in concreto.
- In presenza di vizi edilizi accertati tecnicamente, il giudice di merito deve confrontarsi con la concreta incidenza dell'omessa vigilanza professionale, specie quando il professionista cumuli le funzioni di progettista e direttore dei lavori.
Come è indicizzato
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