Cassazione Penale, Sentenza n. 37850/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per errato calcolo della pena: la Corte di appello, pur escludendo la recidiva specifica infraquinquennale, non ha valutato correttamente l'incidenza dell'attenuante dell'integrale risarcimento del danno sulla pena base relativa al reato più grave (resistenza). Il ricorrente contestava che, in assenza della recidiva e non essendo applicabili aggravanti al reato di resistenza, l'attenuante del risarcimento del danno avrebbe dovuto ridurre la pena base; la Corte di appello aveva invece confermato la determinazione sanzionatoria di primo grado senza ricalcolare la pena alla luce dell'esclusione della recidiva e della riparazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano) esclusivamente sul punto dell'applicabilità dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno al reato di resistenza. Ha altresì dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale (cioè la condanna resta sul piano della responsabilità, ma va ricalcolata la pena).
Norme richiamate
Riferito quale disposizione relativa al reato di resistenza, individuato come reato più grave per il calcolo della pena base; la cassazione richiama la necessità di ricalcolare la pena base alla luce dell'esclusione della recidiva e dell'eventuale attenuante.
Riferito al reato di lesioni aggravate (reato satellite); le aggravanti rilevate per le lesioni non possono automaticamente compensare l'attenuante applicabile al reato principale.
art. 576 n.1 e n.5-bis cod. pen.
art. 576 n.1 e n.5-bis c.p.
Aggravanti contestate in relazione alle lesioni; la Corte ha osservato che tali aggravanti, riferibili ai reati satelliti, devono essere bilanciate separatamente rispetto all'attenuante del risarcimento, che rileva sul reato più grave se riferita a quello.
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale; la cassazione ha reso irrevocabile la condanna sul piano della responsabilità pur annullando la parte relativa al trattamento sanzionatorio.
Giurisprudenza Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008 (Chiodi)
Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, Rv. 24175501
Richiama il principio secondo cui, in caso di reato continuato, l'attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata rispetto a ciascun reato del medesimo disegno criminoso, recuperando per questo la loro autonomia materiale.
Giurisprudenza Sez. 4, n. 4616 del 23/11/2017
Sez. 4, n. 4616 del 23/11/2017, Rv. 271947-01
Precisazione che se la condotta riparatoria riguarda il reato più grave produce effetto sulla pena base, mentre se riguarda solo reati satelliti incide sugli aumenti di pena; se riguarda tutti i reati, l'attenuante si estende sia alla pena base sia agli aumenti.
Massime di principio
- L'attenuante dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di reato continuato deve essere valutata rispetto a ciascun fatto costituente la continuazione; non è automaticamente applicabile all'insieme senza verifica del riferimento della riparazione.
- Se la riparazione riguarda il reato più grave, l'attenuante incide sulla pena base; se riguarda solo reati satelliti, incide sugli aumenti di pena; se riguarda tutti i reati, si estende a pena base e aumenti.
- L'esclusione della recidiva può modificare l'esito del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: quando la recidiva viene esclusa, l'attenuante del risarcimento non può essere elusa dal fatto che le aggravanti siano state ritenute per reati satelliti.
- In presenza di questioni di calcolo della pena correlate all'applicabilità di attenuanti/aggravanti occorre una pronuncia motivata specifica: il giudice d'appello deve esplicitamente valutare e ricalcolare la pena alla luce di modifiche (es. esclusione della recidiva).
- La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità se non impugnata.
- Per la difesa: chiedere espressamente in appello e in cassazione il ricalcolo della pena quando intercorrono elementi (esclusione della recidiva, risarcimento del danno) che possano ridurre la pena base; per l'accusa: verificare e motivare il bilanciamento norma per norma.
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