Cassazione Penale, Sentenza n. 4549/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela, sostenendo che il Tribunale ha errato nel non attribuire efficacia alla contestazione suppletiva svolta in udienza dal pubblico ministero, con la quale era stata addebitata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura: la contestazione suppletiva dell'aggravante "bene destinato a pubblico servizio" effettuata dal pubblico ministero nella prima udienza utile aveva piena efficacia giuridica e rendeva il reato procedibile d'ufficio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catania affinché il procedimento prosegua (con notifica all'imputato, se assente, dell'estratto del verbale relativo alla modifica della contestazione).
Norme richiamate
riferito al delitto di furto
La modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) ha trasformato, con eccezioni, il delitto di furto in procedibile a querela della persona offesa; la Corte chiarisce l'ambito applicativo in relazione agli eventi anteriori alla riforma e all'esercizio della contestazione suppletiva.
numeri 2 e 7 (circostanze aggravanti)
La circostanza aggravante di cui al n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) è idonea a determinare la procedibilità d'ufficio e, se adeguatamente contestata anche "non formalmente", elimina l'ostacolo della mancata querela.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
modifica dell'art. 624 cod. pen.; in vigore dal 30 dicembre 2022
Ha introdotto il nuovo regime di procedibilità (in massima parte a querela) applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, con il termine transitorio disciplinato dall'art.85.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 85
disciplina il termine per la presentazione della querela decorrente dal 30/12/2022 se la persona offesa aveva già notizia del fatto
Stabilisce il termine transitorio di decorrenza della querela per i fatti anteriori alla riforma; la Corte interpreta che, una volta decorso il termine senza querela, il pubblico ministero possa eliminare l'ostacolo processuale mediante contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
comma 1: termine di tre mesi per la querela
Il termine di tre mesi è richiamato come durata della condizione di procedibilità per la proposizione della querela; se decorso senza querela, la procedibilità può essere ricostituita mediante aggravante contestata validamente in udienza.
artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
potere del pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza (contestazione suppletiva)
Riconosce al P.M. la facoltà di esercitare la contestazione suppletiva anche con riferimento a circostanze aggravanti che incidono sulla condizione di procedibilità; la Corte afferma che tale potere è utilizzabile nella prima udienza utile dopo il decorso del termine transitorio.
Richiamato nella lettura coordinata con l'art.85 del d.lgs. n.150/2022: disciplina le modalità di contestazione in udienza e integra il potere del P.M. di modificare l'imputazione.
Il Tribunale ha fatto un uso erroneo della regola di giudizio prevista da questo articolo quando ha ritenuto decisiva la mancanza della querela, non valutando correttamente la contestazione suppletiva dell'aggravante.
Massime di principio
- Se, per effetto di una riforma legislativa, un reato diventa procedibile a querela e il termine transitorio per la querela è decorso senza che la persona offesa l'abbia proposta, il pubblico ministero può ancora rendere l'azione perseguibile mediante contestazione suppletiva in udienza di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio.
- La contestazione dell'aggravante non deve sempre essere 'formale' in senso tecnico: è ammessa una contestazione 'non formale' purché manifesti in modo chiaro all'imputato che si imputa la sottrazione di un bene posto al servizio della collettività (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione).
- La validità della contestazione suppletiva è condizionata al rispetto dei poteri e dei termini previsti dal codice di rito (artt. 516 e ss. c.p.p.) e alla tempestività (prima udienza utile dopo il decorso del termine transitorio).
- Se il pubblico ministero effettua validamente in udienza la contestazione suppletiva che elimina l'ostacolo della procedibilità a querela, il giudice non deve pronunciare il non doversi procedere per mancata querela, ma deve disporre il prosieguo del processo (con le necessarie comunicazioni all'imputato se assente).
- Nel valutare se un bene sia "destinato a pubblico servizio" il giudice può fare riferimento alla natura dell'atto materiale (es. allaccio alla condotta di distribuzione) che dimostra la destinazione al soddisfacimento di un'esigenza collettiva.
- La difesa ha diritto a essere informata della modifica imputazionale: in caso di assenza dell'imputato, la notifica dell'estratto del verbale relativo alla modifica della contestazione è necessaria per garantire il contraddittorio e la possibilità di esercitare i rimedi difensivi.
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