Cassazione Penale, Ordinanza n. 35359/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e prive di specificità, in quanto non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, già ritenuta satisfattiva e giuridicamente corretta. Conseguentemente, essendo l'inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente, l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto aggravato. Con l'unico motivo dedotto ha lamentato un vizio di carenza assoluta di motivazione della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche e aspecifiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e non indicavano alcuna correlazione tra le ragioni poste a base della decisione e quelle dedotte nel ricorso.
Norme richiamate
La sentenza di merito aveva qualificato il fatto come furto aggravato, ma nel testo dell'ordinanza di legittimità non sono riportati gli estremi normativi completi del reato contestato.
È richiamato implicitamente il principio di inammissibilità dell'impugnazione per genericità e aspecificità dei motivi, quando manca la correlazione con la motivazione della decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
L'inammissibilità del ricorso, essendo riconducibile a colpa della ricorrente, giustifica la condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Viene richiamato come precedente sulla necessità di correlare i motivi di ricorso alle argomentazioni della decisione impugnata, pena la genericità/aspecificità dell'impugnazione.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
Viene richiamato come precedente delle Sezioni Unite sul principio di specificità dei motivi di ricorso e sulla conseguenza dell'inammissibilità per mancato confronto con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile per genericità quando i motivi non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non indicano la correlazione tra le ragioni della decisione e le censure proposte.
- Un ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione deve individuare in modo specifico gli argomenti della sentenza censurati; non è sufficiente una lamentela apodittica di assenza o carenza di motivazione.
- La mancata specificità dei motivi integra un vizio autonomo di inammissibilità, specie quando la decisione di merito abbia già esposto una motivazione completa e coerente.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, quando l'errore è imputabile alla parte ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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