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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40336/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (resistente)

La controversia

Il ricorso riguarda una sentenza della Corte d'appello che aveva definito la posizione dell'imputato con conferma del trattamento sanzionatorio. Il primo motivo di ricorso censurava la pena e il diniego dell'attenuante, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici; in particolare, la corte territoriale aveva giustificato il diniego dell'attenuante in relazione al danno cagionato e aveva motivato la congruità della pena richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e la prossimità al minimo edittale. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità perché non era stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo la preclusione sancita dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Non emergono dal testo altri dettagli sulla fattispecie concreta o sul reato originariamente contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda, da un lato, sulla natura reiterativa del primo motivo rispetto alle censure già esaminate e respinte in appello con motivazione congrua, dall'altro, sulla novità del secondo motivo, non dedotto in appello e quindi precluso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione della congruità della pena, insieme alla prossimità al minimo edittale.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non previamente dedotta in appello è inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi con motivazione logica e non manifesta illogicità.
  • Il ricorso per cassazione non può fondarsi su questioni nuove, se non previamente dedotte come motivi di appello, quando la legge ne prevede la preclusione a pena di inammissibilità.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto dei criteri legali di commisurazione della pena e del rapporto tra pena irrogata e cornice edittale, nonché delle ragioni del diniego delle eventuali attenuanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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