Cassazione Civile, Ordinanza n. 19632/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 3 settembre 2003 avente a oggetto la compravendita dell'intera produzione di uva pendente su tendone, con prezzo pattuito in Euro 0,29/kg e termine per la raccolta fino al 12 settembre 2003. In primo grado il tribunale aveva qualificato l'operazione come vendita di massa futura a corpo, ritenendo maturata l'uva e condannando l'acquirente al risarcimento del danno. In appello, invece, la corte territoriale ha riqualificato il contratto come vendita di frutti futuri, ha escluso l'inadempimento della venditrice e l'impossibilità sopravvenuta, ha ritenuto che il rifiuto dell'acquirente di eseguire il contratto integrasse inadempimento e ha poi rigettato la domanda risarcitoria della venditrice sul presupposto che essa non avesse provato la quantità di uva effettivamente raccolta. Nel ricorso per cassazione la venditrice ha dedotto: 1) omesso esame di documenti decisivi e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'acquirente, da cui risultava la quantità di uva raccolta; 2) omesso esame della perizia giurata, della testimonianza dell'autore della perizia e della fattura di rivendita a terzi, documenti che avrebbero dimostrato la quantità di uva raccolta e il ricavo conseguito; 3) violazione degli artt. 61 c.p.c. e 1226 c.c. per avere la corte territoriale accolto la risoluzione per inadempimento ma negato il risarcimento, quando il danno poteva essere stimato anche in via equitativa. La resistente ha contestato la fondatezza del ricorso e l'ammissibilità delle doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i rilievi di inammissibilità sollevati dalla resistente, ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che la corte d'appello aveva omesso di esaminare un fatto storico decisivo, ossia la quantità di uva effettivamente raccolta, fatto che era stato specificamente allegato e provato dalla venditrice tramite buoni di consegna, interrogatorio formale, perizia giurata e fattura di vendita a terzi. Poiché quel dato era decisivo per la liquidazione del danno e la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda risarcitoria proprio per mancanza di prova sulla quantità raccolta, la decisione è stata cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nei gradi di merito per qualificare la vendita di frutti futuri e per affermare che la proprietà si acquista al momento della separazione dei frutti; la Cassazione non si pronuncia nel merito sulla qualificazione ma prende atto che tale punto non era stato impugnato ed è quindi coperto da giudicato interno.
art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio sussiste quando la sentenza ometta l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta il mero omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è comunque considerato.
art. 366 co.1 nn. 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto conforme perché indicava i motivi di cassazione e specificava atti e documenti posti a fondamento delle censure, riproducendone il contenuto rilevante.
La causa è stata rinviata al giudice di merito anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Invocato nel terzo motivo insieme all'art. 1226 c.c. in relazione alla stima del danno mediante ausilio tecnico; il motivo è stato assorbito.
Invocato per sostenere la possibilità di liquidazione equitativa del danno; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.
Massime di principio
- Integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non già il semplice mancato richiamo di tutte le risultanze istruttorie, ma l'omesso esame di un fatto storico decisivo che risulti discusso e che, se valutato, avrebbe potuto portare a un esito diverso della controversia.
- Quando la domanda risarcitoria dipende dalla quantificazione di un bene o prodotto oggetto del contratto, il giudice di merito non può rigettarla ignorando documenti e prove specificamente idonei a dimostrare il dato quantitativo rilevante.
- Se un punto della decisione di merito non è impugnato, esso si consolida in giudicato interno e non può essere rimesso in discussione in cassazione; il controllo di legittimità resta circoscritto alle sole questioni effettivamente devolute.
- Il giudice che accerti l'inadempimento di una parte e la conseguente risoluzione del contratto deve poi verificare, ai fini del danno, gli elementi probatori utili alla sua concreta quantificazione, senza arrestarsi a una valutazione apodittica della prova disponibile.
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