Cassazione Civile, Ordinanza n. 30023/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva insinuato al passivo di un fallimento un credito derivante da due mutui fondiari, chiedendo il riconoscimento della prelazione ipotecaria. Il giudice delegato aveva ammesso i crediti al chirografo; la banca aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo. Nelle more, in sede di riparto parziale, il curatore aveva distribuito i frutti civili del bene ipotecato anche ai creditori chirografari. La banca aveva allora reclamato contro il piano di riparto chiedendo la sospensione della distribuzione e l’accantonamento delle somme sino alla definizione del giudizio sullo stato passivo. Il tribunale aveva rigettato il reclamo ritenendo che l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 l.fall. presupponesse una misura cautelare disposta nel giudizio di opposizione allo stato passivo e che tale norma non fosse applicabile in via analogica. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto quattro censure: 1) formazione del giudicato sul decreto del giudice delegato che aveva "congelato" il primo riparto, in assenza di reclamo del curatore; 2) erronea interpretazione degli artt. 110 e 113 l.fall., nel senso che l’accantonamento dovrebbe essere disposto anche senza misura cautelare; 3) possibilità di considerare come misura cautelare atipica il provvedimento del giudice delegato che aveva sospeso il primo riparto; 4) possibilità di considerare come provvedimento cautelare atipico anche il decreto reso dal giudice delegato sul reclamo ex art. 36 l.fall.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice delegato sul primo reclamo non avesse determinato alcun giudicato endofallimentare, essendo chiaramente riferito alla sola pendenza dell’opposizione allo stato passivo e alla necessità di eventuali misure cautelari da chiedere in quella sede. Ha poi affermato che l’accantonamento specifico previsto dall’art. 113 l.fall. ha carattere tassativo e non è estensibile in via analogica ai crediti contestati solo perché oggetto di opposizione allo stato passivo. Ha precisato che le misure cautelari richiamate dall’art. 113, comma 1, n. 2, l.fall. devono essere disposte dal tribunale fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non dal giudice delegato né da altro giudice ordinario. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché tendeva soltanto a prospettare una lettura alternativa del provvedimento già esaminato dal tribunale. Ha inoltre escluso di poter esaminare questioni nuove introdotte solo in memoria. La banca è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per escludere la formazione del giudicato sul decreto del giudice delegato, in mancanza dei presupposti per farvi derivare un effetto preclusivo diverso da quello individuato dalla Corte
richiamato in relazione al reclamo contro gli atti del giudice delegato e al provvedimento che aveva regolato il primo riparto
indicato come sede dell’opposizione allo stato passivo, nella quale il creditore contestato avrebbe dovuto chiedere le misure cautelari funzionali all’accantonamento
richiamato per la disciplina del progetto di riparto parziale
interpretato nel senso che il giudice delegato, in caso di reclami sul riparto, può dichiarare esecutivo il progetto previo accantonamento delle somme contestate, quale cautela provvisoria
art. 113, comma 1, n. 2, l.fall.
ritenuto norma tassativa e non analogicamente estensibile; l’accantonamento specifico presuppone la concessione di misure cautelari nel giudizio di opposizione allo stato passivo
richiamato per escludere che un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. possa sostituire le misure cautelari previste dalla disciplina fallimentare
citato nel fatto come parametro del limite di finanziabilità del mutuo fondiario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per porre a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del testo unico spese di giustizia
Massime di principio
- Nel fallimento, l’accantonamento specifico delle somme nel riparto non è uno strumento liberamente rimesso a un’interpretazione analogica, ma opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Il creditore contestato o non definitivamente ammesso non ha un diritto all’accantonamento per la sola pendenza dell’opposizione allo stato passivo: deve attivare il rimedio cautelare previsto dalla disciplina fallimentare.
- Le misure cautelari rilevanti ai fini dell’accantonamento devono essere richieste e ottenute nel giudizio di opposizione allo stato passivo; un provvedimento del giudice delegato o di altro giudice non ne fa le veci.
- Il provvedimento del giudice delegato che sospenda o congeli un riparto va interpretato secondo il suo contenuto e il suo collegamento con il giudizio pendente, senza attribuirgli effetti di giudicato non chiaramente desumibili dal testo.
- La pendenza di un giudizio di opposizione allo stato passivo non può paralizzare, di per sé sola, la distribuzione delle somme ai creditori definitivamente ammessi, poiché il sistema fallimentare bilancia la speditezza dei riparti con la tutela dei creditori contestati attraverso gli specifici strumenti cautelari previsti dalla legge.
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