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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32097/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il ricorrente era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, applicata dal G.I.P. e confermata dal Tribunale del riesame, in relazione a un grave quadro indiziario riguardante una sparatoria nella quale due persone erano state colpite da numerosi colpi d'arma da fuoco e avevano riportato gravi lesioni. Sul luogo erano stati rinvenuti reperti esplosi da una pistola calibro 9x21 e da una mitragliatrice modello kalashnikov. L'ipotesi accusatoria individuava nel ricorrente l'autore dell'agguato, maturato, secondo la ricostruzione investigativa, per vendicare una precedente aggressione. Il quadro indiziario era fondato, tra l'altro, su intercettazioni, su dichiarazioni de relato di collaboratori di giustizia e su elementi relativi alla presenza di alcuni soggetti sul luogo dei fatti. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, ha contestato la lettura parziale di una conversazione intercettata tra due fratelli, sostenendo che dal dialogo emergessero soltanto supposizioni; ha negato il valore dimostrativo delle dichiarazioni di un collaboratore, ritenute fondate su una mera opinione personale e prive di riscontri, evidenziando anche una possibile incompatibilità temporale tra il colloquio riferito dal collaboratore e gli orari di lavoro del soggetto indicato come fonte; ha contestato inoltre la valorizzazione delle dichiarazioni di un secondo collaboratore, non coordinate con una conversazione intercettata nella quale la persona indicata come fonte aveva dichiarato di non avere identificato gli autori della sparatoria; infine, ha lamentato l'omessa valutazione delle ragioni di astio tra la fonte e la famiglia del ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata e inammissibilmente generica la censura relativa alla mancata valutazione integrale dell'intercettazione, poiché il ricorrente non aveva indicato specificamente i passaggi comunicativi dai quali sarebbe emersa l'erroneità della lettura del Tribunale, chiedendo in sostanza una rilettura esplorativa del compendio indiziario. Ha invece ritenuto fondata la censura concernente la motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori. Da un lato, ha riconosciuto che una delle dichiarazioni contestate costituiva una dichiarazione de relato e non una mera congettura. Dall'altro, ha rilevato che il Tribunale aveva risposto in modo inconferente alla critica relativa alla collocazione temporale del colloquio riferito dal collaboratore, richiamando il fatto che la fonte non avesse assistito all'agguato, circostanza estranea al tema della presenza o assenza del soggetto nel luogo di lavoro nel giorno indicato. Quanto al secondo collaboratore, la Corte ha evidenziato l'omessa valutazione del contrasto tra le sue dichiarazioni, fondate sulle confidenze di una persona presente alla sparatoria, e una conversazione intercettata nell'immediatezza dei fatti, nella quale la medesima persona aveva dichiarato di non essere riuscita a identificare gli autori. Tale iato richiedeva uno specifico impegno motivazionale, che il Tribunale aveva omesso. L'ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio, libero nell'esito ma emendato dai profili critici segnalati.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il giudizio del Tribunale del riesame sull'ordinanza applicativa della misura cautelare.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla necessità dei gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni e degli elementi indiziari, inclusi i riscontri e l'attendibilità della fonte.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Individua il motivo di ricorso per cassazione relativo all'erronea applicazione della legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Individua il motivo di ricorso relativo alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone offese in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato quale aggravante contestata per i delitti di detenzione e porto illegali di arma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di travisamento o omessa valutazione di un'intercettazione è inammissibile se non indica specificamente i passaggi comunicativi dai quali emergerebbe l'errore della motivazione e si risolve nella richiesta di una generale rilettura del compendio indiziario.
  • Una dichiarazione riferita da un collaboratore può costituire dichiarazione de relato valutabile processualmente quando il dichiarante indichi una specifica fonte personale dalla quale abbia appreso il fatto; essa non è degradabile a mera congettura per il solo fatto di non derivare dalla percezione diretta dell'evento.
  • La motivazione sulla valutazione di una dichiarazione accusatoria è carente quando, a fronte di una contestazione specifica sulla collocazione temporale del colloquio riferito, il giudice risponde con un argomento relativo a un diverso profilo, come la mancata presenza della fonte all'evento criminoso.
  • Quando una dichiarazione de relato attribuisce a una persona la conoscenza dell'autore di un reato, ma la stessa persona, intercettata nell'immediatezza dei fatti, aveva dichiarato di non aver identificato gli autori, il giudice deve confrontarsi specificamente con tale contrasto; l'omissione determina una carenza motivazionale rilevante ai fini del riesame della misura cautelare.
  • Nel controllo sui gravi indizi di colpevolezza, la motivazione deve valutare in modo coordinato gli elementi accusatori e gli elementi potenzialmente dissonanti, soprattutto quando questi incidano sull'attendibilità della fonte o sulla genesi della conoscenza riferita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCustodia cautelareEsigenze cautelariOmicidioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro la personaArmi
SottomaterieOmicidio volontarioCarcere
IstitutiOnere della prova

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