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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23440/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione circa la gravità indiziaria in relazione ai reati contestati (tra cui intestazione fittizia, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego; nonché reati fiscali), sostenendo in particolare: a) illegittimità della contestazione contemporanea di intestazione fittizia e reimpiego per effetto di una presunta clausola di sussidiarietà/assorbimento; b) che l'unico reato presupposto sarebbe stato attribuito a terzi (Oscar Pecorelli) e quindi il dolo specifico mancherebbe per il ricorrente; c) carenza di adeguata considerazione delle censure difensive depositate; d) illegittima fondazione delle esigenze cautelari sulla presunta aggravante mafiosa non formalmente contestata allo stesso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia regolarmente preso in considerazione la memoria difensiva e abbia fornito motivazione puntuale. Ha confermato la ricostruzione fattuale secondo cui Bocchetti ha avuto ruolo operativo/intermediario nelle fittizie intestazioni e nelle operazioni di reimpiego/autoriciclaggio finalizzate a favorire i cugini Pecorelli (in particolare Oscar Pecorelli). La Corte ha affermato che l'art. 512-bis (intestazione fittizia) può costituire reato autonomo e reato presupposto ai fini dei delitti di riciclaggio/autoriciclaggio e reimpiego (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1), senza assorbimento automatico; ha inoltre ritenuto integrata, allo stato, la componente soggettiva (dolo generico o eventuale) e la comune consapevolezza degli obiettivi illeciti. Quanto alle esigenze cautelari, pur rilevando un richiamo improprio alla presunzione dell'art. 275, comma 3 c.p.p., la Corte ha ritenuto sussistente un periculum libertatis fondato sulla gravità delle condotte, sulla durata, sulla posizione e sui precedenti dell'indagato, e quindi ha confermato la custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.); non è disposta la remissione in libertà e si applica l'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sull'intestazione fittizia: la Corte interpreta la fattispecie come autonomo reato che può produrre un autonomo profitto e fungere da reato presupposto per i delitti di riciclaggio/autoriciclaggio e reimpiego; non si verifica assorbimento automatico con le fattispecie di riciclaggio.

  • artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.

    Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego: considerate fattispecie distinte rispetto all'intestazione fittizia e potenzialmente concorrenti; la Corte conferma che il reato di trasferimento fraudolento può costituire reato presupposto.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte applica l'art. 110 per imputare contributi strumentali/operativi, anche qualora il dolo specifico sia proprio di altro concorrente, purché vi sia consapevolezza e disponibilità a perseguire l'obiettivo comune.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento alle norme sui delitti tributari contestati in alcuni capi; considerate come ulteriori contestazioni di natura economico-finanziaria collegate al quadro indiziario.

  • art. 275 c.p.p. (comma 3)

    Richiamato impropriamente secondo la Corte (poiché non vi era formale addebito di agevolazione al sodalizio mafioso), ma la possibile errata evocazione non ha comunque inficiato la decisione complessiva, dato che sussistevano altri e concreti elementi a fondamento del pericolo di reiterazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Citato nella censura difensiva; la Corte ritiene che non vi sia stata violazione di norme procedurali o di motivazione riferibili a detta disposizione nella decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Previsione relativa alla permanenza della misura cautelare non superata dal rigetto del ricorso; applicata per disporre la prosecuzione della custodia cautelare.

Massime di principio

  • L'intestazione fittizia (art. 512-bis) può essere reato autonomo e fungere da reato presupposto per riciclaggio/autoriciclaggio/reimpiego: non è automatico l'assorbimento tra queste fattispecie, occorre valutare la concreta diversità degli eventi e dei profili di illecito vantaggio.
  • Il concorso di persone (art. 110) può fondare responsabilità anche per chi svolge un ruolo strumentale/operativo senza essere autore del reato-presupposto, se esiste consapevolezza comune e almeno un concorrente agisce con il dolo specifico richiesto.
  • Il dolo nel riciclaggio e nel reimpiego può essere soddisfatto anche come dolo eventuale: la possibilità di rappresentarsi e accettare il rischio dell'origine illecita è sufficiente, soprattutto in contesti complessi e coordinati.
  • Per contestare l'assorbimento o la sussistenza della fattispecie presupposta è necessario fornire una ricostruzione fattuale dettagliata che dimostri l'identità sostanziale delle condotte; mere argomentazioni generiche non bastano a invalidare la qualificazione operata dall'organo cautelare.
  • Un'omessa o imprecisa richiamazione di presunzioni legislative (es. art. 275 c.p.p.) può essere tollerata se il giudice indica comunque, con motivazione adeguata, altre concrete e sufficienti ragioni per le esigenze cautelari (gravità delle condotte, durata, precedenti, ruolo nell'organizzazione).
  • In presenza di un quadro indiziario articolato (intercettazioni, documentazione, operazioni finanziarie coordinate) il giudice può fondare la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione anche senza che tutti i punti difensivi siano esaminati in modo analitico, purché siano fornite risposte generali e coerenti alle censure principali.

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