Cassazione Penale, Sentenza n. 19334/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 99 cod. pen., contestando l'applicazione della recidiva reiterata. L'eccezione si fonda sulla cronologia delle condanne pregresse: una prima condanna irrevocabile il 03/01/2018, una seconda divenuta irrevocabile il 02/05/2018 e altre sentenze divenute definitive successivamente. Il problema centrale è l'incertezza della data di consumazione del reato per cui è imputato (la sentenza di merito contiene affermazioni contraddittorie circa le date: lettura dell'annuncio e incontri nel maggio 2018, ma anche indicazione che il contratto sarebbe stato sottoscritto il 26/04/2018 e querela il 17/05/2018), situazione che rende impossibile stabilire se le condanne pregresse fossero irrevocabili al momento della commissione del fatto e quindi se fosse corretta l'applicazione della recidiva reiterata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'accertamento e all'applicazione della recidiva e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati contestati e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per colmare le lacune motivazionali e rideterminare il trattamento sanzionatorio in base a una ricostruzione certa del tempus commissi delicti.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il principio per cui la recidiva (in particolare la recidiva reiterata) può essere applicata solo se le precedenti condanne sono divenute irrevocabili prima della commissione del nuovo reato; l'incertezza sulla data di consumazione impedisce l'applicazione della recidiva reiterata e richiede motivazione chiara e non contraddittoria
Norme indicate per individuare i reati contestati nella sentenza di merito; la Corte ha confermato l'affermazione di responsabilità per tali reati ma ha annullato solo la parte della sentenza relativa alla recidiva e alla determinazione della pena
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione ai reati contestati, nonostante l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare che il procedimento in cassazione si è svolto con il contraddittorio scritto senza trattazione orale, essendo mancata la richiesta di trattazione orale nei termini previsti; tali forme procedurali sono state ritenute rispettate
Massime di principio
- Per l'applicazione della recidiva occorre una chiara e incontrovertibile ricostruzione cronologica: le condanne pregresse devono essere irrevocabili prima della commissione del nuovo reato per configurare la recidiva reiterata
- Se la motivazione di merito è contraddittoria o non consente di stabilire con certezza il tempus commissi delicti, la parte della decisione che aggrava il trattamento sanzionatorio (es. recidiva reiterata) può essere annullata pur restando impregiudicata l'affermazione di responsabilità sostanziale
- In caso di annullamento parziale (limitato al trattamento sanzionatorio) la Corte rinvia ad altra sezione per colmare le lacune motivazionali e rideterminare la pena secondo corretta valutazione delle date e delle recidive
- La parte che invoca l'applicazione della recidiva deve fornire elementi documentali certi sulle date di irrevocabilità delle condanne pregresse; il giudice deve verificare e motivare espressamente tale correlazione temporale
- Proceduralmente, il contraddittorio scritto senza udienza orale è ammissibile quando non sia stata tempestivamente richiesta la trattazione orale; ciò non incide sulla necessità di motivazione coerente e non contraddittoria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →