Cassazione Penale, Sentenza n. 43628/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 26/04/2024 del Tribunale di Cosenza che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra tre sentenze di condanna per violazioni di norme relative alla misura di prevenzione (artt. 75 e 76 d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 82, comma secondo, cod. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che non vi erano elementi per ritenere che, al momento del primo fatto (16/03/2015), l'agente avesse previsto o programmato la violazione avvenuta il 7/03/2017; ha altresì rilevato che le violazioni erano descritte come comportamenti estemporanei e che si trattava di proclività a delinquere e non di unitarietà del disegno criminoso; infine ha contestato che il precedente riconoscimento di continuazione non potesse automaticamente giustificare l'unificazione con altra sentenza successiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato l'ordinanza impugnata: il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato gli indicatori della continuazione (omogeneità dell'oggetto giuridico, modalità dell'azione, contiguità spaziale e temporale), rilevando che due dei fatti contestati sono avvenuti lo stesso giorno a distanza di circa un'ora e che il terzo fatto era già stato unificato con uno degli altri per precedente ordinanza; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è necessario che la previsione dei reati successivi fosse dettagliatamente programmata fin dal primo fatto purché, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali e sussistano concreti indicatori di un disegno unitario. Pertanto l'ordinanza che ha rideterminato la pena complessiva (nove mesi di arresto) è stata confermata.
Norme richiamate
art. 82, comma secondo, cod. pen.
Il ricorrente aveva invocato la violazione di tale norma; la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza, non sia necessario dimostrare la precisa previsione di tutti i fatti successivi fin dal primo episodio se sussistono altri indicatori concreti della continuazione (omogeneità, contiguità, modalità dell'azione, ecc.).
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamata come disciplina dell'identità del disegno criminoso: richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato la serie di condotte; la Corte ha sottolineato la differenza tra progetto criminoso unitario e mera propensione a delinquere.
Norma che disciplina l'istanza in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione non può trascurare un precedente riconoscimento operato in fase esecutiva relativo ad alcuni reati, potendo prescindere da tale precedente solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione globale di indici concreti: omogeneità del bene giuridico, modalità di commissione, contiguità spazio-temporale, sistematicità e abitudini programmate di vita, non la sola somiglianza tipologica dei reati.
- Non è necessario che il primo reato dimostri la previsione dettagliata dei reati successivi; è sufficiente che, al momento del primo fatto, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali e che risultino indicatori concreti di un disegno unitario.
- La mera 'proclività a delinquere' (opzione generale di vita) non equivale a un disegno criminoso unitario: il giudice deve distinguere la propensione personale dalla programmazione specifica delle condotte.
- Il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di precedenti riconoscimenti della continuazione intervenuti in sede esecutiva e può discostarsene solo fornendo ragioni specifiche e significative.
- La vicinanza temporale anche breve (es. fatti commessi lo stesso giorno a distanza di un'ora) può costituire elemento forte a favore del riconoscimento della continuazione, specie se un fatto era già stato inserito in un rapporto di continuazione con altri.
- L'esistenza di ulteriori condanne per fatti omogenei non determina automaticamente un effetto 'a catena' che impedisca la valutazione caso per caso: ogni procedimento esecutivo mantiene la sua autonomia, ma il quadro complessivo deve essere valutato dal giudice.
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