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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07146/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva assistito una parte in un giudizio presupposto e aveva chiesto la distrazione delle spese, domandava l'equa riparazione per l'asserita irragionevole durata del procedimento relativo alla distrazione e della successiva fase di ottemperanza diretta a ottenere il pagamento delle spese distratte. Sosteneva che la domanda di distrazione avesse dato luogo a un autonomo procedimento in cui egli era parte e quindi legittimato a chiedere l'indennizzo Pinto; in subordine affermava che fase di cognizione e fase esecutiva dovessero essere considerate unitariamente fino all'effettivo soddisfacimento del credito, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul processo Pinto e sull'unicità tra giudizio di merito e ottemperanza. Deduceva inoltre violazione dell'art. 6 CEDU e omessa applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte d'appello aveva invece ritenuto inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della giustizia per la fase di cognizione, perché il professionista non era stato parte di quel giudizio, e infondata la domanda relativa alla sola fase di ottemperanza, ritenuta non eccedente la ragionevole durata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, in continuità con il proprio consolidato orientamento, che l'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda autonoma, ma ha natura meramente incidentale e accessoria rispetto al giudizio principale, con la conseguenza che il difensore antistatario non acquisisce la qualità di parte della fase di cognizione e non può perciò dolersi dell'irragionevole durata di quel segmento processuale ai fini dell'equa riparazione. Ha inoltre chiarito che i principi elaborati dalle Sezioni Unite sull'unicità tra fase cognitiva ed esecutiva riguardano la diversa ipotesi del credito indennitario Pinto e non sono estensibili al credito per spese di lite distratte; nel caso concreto, tra l'altro, il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente né aveva censurato in modo specifico le statuizioni della fase di ottemperanza, che la Corte territoriale aveva comunque ritenuto entro i limiti di ragionevolezza. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente al difensore di stare in giudizio personalmente, ma non muta la natura accessoria della pretesa di distrazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    l'istanza di distrazione delle spese non introduce un autonomo giudizio o una nuova domanda sostanziale, ma sollecita solo il potere del giudice di attribuire il pagamento delle spese al difensore antistatario.

  • artt. 93–100 c.p.c.

    sono invocati dal ricorrente per sostenere l'omessa pronuncia e la qualità di parte del difensore, ma la Corte esclude che la distrazione attribuisca tale posizione processuale nella fase di cognizione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare omessa decisione sulla domanda, ma ritenuto non violato perché la domanda di distrazione non costituiva domanda autonoma rilevante ai fini dell'equa riparazione.

  • art. 1-bis L. 89/2001

    richiamato nel ricorso; la Corte nega l'applicabilità ai tempi della sola domanda di distrazione delle spese, in quanto il difensore non era parte del processo presupposto di cognizione.

  • art. 3, comma 1, L. 89/2001

    norma sull'equa riparazione invocata dal ricorrente; la Corte la applica escludendo il diritto all'indennizzo per il soggetto che non sia stato parte del processo presupposto nella fase di cui lamenta la durata.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    garantisce il diritto a un processo di durata ragionevole per il proprio processo, non per un procedimento altrui al quale si sia interessati solo in via accessoria.

  • L. 89/2001

    il sistema dell'equa riparazione è applicabile al processo di cui la parte sia effettivamente titolare; non è invocabile per la fase di cognizione relativa alla sola distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ha natura incidentale e accessoria: non costituisce domanda autonoma fondata su un distinto rapporto sostanziale e non attribuisce al difensore antistatario la qualità di parte del giudizio principale.
  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, può agire solo chi sia stato parte del giudizio presupposto nel segmento processuale di cui lamenta la durata; l'interesse accessorio del difensore alle spese non basta.
  • I principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati in tema di credito indennitario Pinto non sono automaticamente estensibili ai crediti per spese di lite distratte.
  • Quando si deduce la durata irragionevole della fase esecutiva di un credito professionale, occorre allegare in modo specifico il pregiudizio concretamente subito, compresa l'eventuale incapienza del debitore principale e l'impossibilità di soddisfarsi direttamente su di lui.
  • La censura sulla durata del procedimento deve confrontarsi con le concrete statuizioni del giudice di merito e con i fatti specifici del segmento processuale contestato; la mera affermazione di un'unica vicenda processuale non basta se la Corte territoriale ha accertato la ragionevole durata della sola fase in cui l'istante era parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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