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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23906/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP. Denuncia carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e, in parte, travisamento della prova: sostiene che le dichiarazioni della persona offesa (Vincenzo Ferraiuolo) sono riscontrate da elementi oggettivi quali un messaggio vocale/WhatsApp dal contenuto estorsivo inviato da Mario Cortese, numerose cambiali e immagini di videosorveglianza; contesta la lettura del Tribunale secondo cui il rilascio di cambiali sarebbe stato interpretato come indice di assenza di estorsione e che la restituzione/distruzione di cambiali dimostrerebbe la volontà degli indagati di cancellare le prove. Denuncia inoltre che la decisione del Tribunale sarebbe stata influenzata da precedenti decisioni relative ad altri fatti oggetto del medesimo procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la decisione, fondandola sull\'"opacità" dei rapporti tra la persona offesa e gli indagati e su elementi specifici (consegna e intestazione delle cambiali, restituzione/strappo di alcuni titoli, rapporti economici poco chiari con uno degli indagati) che impedivano una ricostruzione sufficientemente chiara dei fatti per integrare la gravità indiziaria richiesta. La Cassazione ha ricordato i limiti del controllo di legittimità: non può sostituirsi alla valutazione di merito e può censurare la motivazione del riesame solo in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità evidente e inconfutabile. Ha altresì osservato che, pur essendo stata esaminata la registrazione/il testo del messaggio WhatsApp (riportato dal Tribunale e contenente espressioni interpretabili come minaccia), tale elemento non risultava risolutivo rispetto all\'insieme degli elementi che avevano indotto il riesame a ritenere non raggiunto il livello di gravità indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso; richiamata in relazione all\'aggravante di essersi avvalsi dell\'appartenenza al clan e della forza intimidatrice del vincolo associativo per qualificare il fatto estorsivo

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante prevista per i reati commessi con modalità tipiche delle organizzazioni mafiose; nel caso è stata contestata come circostanza aggravante e valutata nel contesto della gravità indiziaria

  • art. 628 e art. 629 cod. pen.

    Norme relative al delitto di estorsione (art. 629) e alle circostanze aggravanti; i fatti sono stati contestati sotto tali fattispecie penalistiche

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nella imputazione (es.: uso di minacce, abuso di condizione) e considerata nel quadro fattuale contestato

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato; invocato per inquadrare la partecipazione degli indagati con altri soggetti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel giudizio per la nozione di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte precisa che l\'insussistenza di tali indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione

  • art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per motivi di manifesta illogicità della motivazione; la Corte chiarisce il rigore del requisito della "manifesta illogicità"

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Indica i requisiti formali della motivazione della decisione cautelare; il Tribunale del riesame deve conformarsi al modello motivazionale previsto da tale norma

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modello motivazionale di riferimento per le decisioni di merito citato come termine di paragone per la motivazione del riesame

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla trattazione orale; qui segnalato che le parti non hanno richiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la Cassazione verifica soltanto la congruenza e la logicità della motivazione del riesame circa la gravità indiziaria, nel rispetto dei limiti del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione interviene sul giudizio del tribunale del riesame solo se sussiste una manifesta illogicità, una violazione di legge o un travisamento evidente delle prove; semplici diverse letture dei fatti non sono sufficienti.
  • Per disporre una misura cautelare personale è necessario un quadro di gravità indiziaria chiaro e non equivoco; se i rapporti tra la vittima e gli indagati sono "opachi" o esistono spiegazioni alternative plausibili, il riesame può legittimamente escludere la misura.
  • Documenti probatori (es. cambiali) e registrazioni/messe a verbale (es. messaggi WhatsApp) vanno valutati nel contesto complessivo: l\'esistenza di una prova documentale non è automaticamente decisiva se vi sono elementi che rendono incerta l\'origine o la funzione di quei documenti.
  • La presenza di elementi che potrebbero dimostrare l\'intento di cancellare prove (restituzione/distruzione di cambiali) va indagata ma non è, di per sé, prova incontrovertibile di estorsione; occorre valutare collegamenti, tempistiche e destinatari effettivi dei titoli.
  • Nel ricorso per cassazione il pubblico ministero deve dimostrare che la motivazione del riesame è non solo discutibile ma manifestamente illogica o illegittima; l\'attuabilità di una ricostruzione alternativa non obbliga la Corte a ribaltare la decisione di merito.
  • Quando si sospetta l\'interferenza di logiche associative (es. clan mafiosi), va dimostrata la connessione effettiva tra la condotta contestata e la forza intimidatrice dell\'associazione; l\'asserita aggravante "mafiosa" richiede una valutazione attenta e motivata degli elementi che la comprovino.

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