Cassazione Penale, Sentenza n. 24895/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso). Il difensore aveva dedotto: 1) carenza di autonoma e sufficiente motivazione del GIP, che si sarebbe limitato a riprodurre la richiesta della pubblica accusa; 2) insufficienza e inesistenza di gravi indizi, poiché la gravità indiziaria sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (De Rose e Gioia) non adeguatamente verificate e prive di riscontri individualizzanti; contraddittorietà e genericità delle dichiarazioni; la sola parentela con il capoclan non varrebbe a dimostrare la partecipazione; le condotte contestate sarebbero incompatibili con i parametri della partecipazione mafiosa fissati dalle Sezioni Unite; 3) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari, con motivazione riferita per errore a terzo soggetto (lapsus "Tonelli/Tornelli").
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità (il ricorrente non ha confutato criticamente la motivazione del riesame). Il secondo motivo è stato considerato un sindacato di merito inammissibile in Cassazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia valutato correttamente, congiuntamente, le dichiarazioni dei collaboratori (reputate reciprocamente riscontrabili), il vincolo di parentela con il capoclan Piromallo e la partecipazione del ricorrente a una spedizione punitiva, elementi idonei a fondare la gravità indiziaria nei limiti della fase cautelare. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il riferimento errato a un altro soggetto è un mero lapsus calami che non inficia l'identità del destinatario delle misure; inoltre opera la presunzione relativa delle esigenze cautelari per i casi di grave indizio ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
delitto di associazione di tipo mafioso
La Corte conferma che, anche in sede cautelare, la partecipazione mafiosa può essere desunta da indizi gravi e precisi, valutati sinergicamente (dichiarazioni di collaboratori, rapporti di parentela, episodi concreti quali una spedizione punitiva)
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
obbligo di motivazione del provvedimento che disponga misure coercitive
Richiamata nella censura del ricorrente; la Corte rileva che il GIP ha fornito una valutazione autonoma, seppur succinta, e quindi non ha violato il canone della motivazione
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
presunzione relativa delle esigenze cautelari per i soggetti con gravi indizi di 416-bis
La Corte ricorda che per i casi di grave indizio in materia di associazione mafiosa opera una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari, riducendo il peso dell'onere probatorio sulla parte indagata
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione in materia di motivazione e violazione di legge
La Corte ha applicato i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: non è consentito il sindacato di merito sui convincimenti probatori, mentre sono ammissibili censure di illogicità manifesta, inesistenza della motivazione o violazioni di legge formali
art. 192, 195, 274 cod. proc. pen.
regole sulle prove e valutazione delle dichiarazioni dei testi
Riferimento alle norme che disciplinano l'apprezzamento delle dichiarazioni e la valutazione della loro attendibilità; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente valutato la credibilità e i riscontri reciproci delle dichiarazioni dei collaboratori
condanna alle spese del procedimento
Norma richiamata per la condanna del ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Sez. U., n. 33748/2005 (Mannino)
orientamento delle Sezioni Unite sulla partecipazione mafiosa
Richiamata per definire i parametri della partecipazione: serve un rapporto di stabile e organica compenetrazione nell'organizzazione, desumibile da indicatori fattuali gravi e precisi
Sez. U., n. 36958/2021 (Modaffari)
ulteriore definizione dei criteri di partecipazione mafiosa
Richiamata per confermare che la partecipazione si valuta in base all'inserimento stabile nella struttura dell'associazione e alla 'messa a disposizione' dell'individuo per i fini comuni
Massime di principio
- In sede cautelare la motivazione può essere anche sintetica purché contenga valutazioni autonome e individualizzate, non meramente adesive alla richiesta dell'accusa
- La Cassazione non ammette in via ordinaria un riesame del merito probatorio: il sindacato è limitato a vizi di motivazione manifesta, illogicità o violazioni di legge
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare la gravità indiziaria se risultano reciprocamene riscontrate, coerenti nel contenuto e integrate da riscontri o indicatori fattuali
- Rapporti di parentela e la partecipazione a condotte concrete (es. spedizioni punitive) possono costituire "facta condidentia" utili a delineare l'inserimento stabile nell'associazione mafiosa, se valutati nel loro complesso
- Un errore materiale o un lapsus (es. citare un diverso nominativo) non invalida la motivazione quando dal contesto risulti chiaro il soggetto cui si riferisce il provvedimento
- Per i reati di tipo mafioso opera una presunzione relativa circa le esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), che alleggerisce la prova richiesta per la misura cautelare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24636/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24639/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24640/2023 del 08/06/2023
- Sentenza penale · 8 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 24641/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →