Cassazione Penale, Sentenza n. 5820/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte militare di appello che ha riformato parzialmente la decisione di primo grado e ha condannato il ricorrente per il reato di insubordinazione con ingiuria commesso il 16/01/2023 mediante messaggi WhatsApp indirizzati a un superiore, usando toni beffardi ed espressioni ingiuriose. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p.), sostenendo che le espressioni rappresentavano un comprensibile disappunto e che era assente il dolo richiesto, anche per il rapporto confidenziale con il superiore; 2) errato diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), lamentando che la condotta era di modesta gravità e che il successivo messaggio pacificatore avrebbe dovuto far concedere il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto che il primo motivo fosse in larga parte inammissibile perché atta a rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito; inoltre ha confermato la correttezza della valutazione che considera offensive e lesive del prestigio e della dignità del superiore il tono arrogante, le accuse di favoritismo, il turpiloquio e l'atteggiamento di sfida, anche se la conversazione avveniva via WhatsApp e nonostante l'uso confidenziale del "tu". Quanto al secondo motivo, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ha escluso il proscioglimento per particolare tenuità, perché la condotta è stata ritenuta complessivamente non particolarmente tenue (prosecuzione delle frasi offensive nonostante la disponibilità del superiore, cancellazione parziale dei messaggi). Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna a mesi due di reclusione militare con i doppi benefici di legge come disposto dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte rileva che molte deduzioni attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza e completezza dell'iter argomentativo
Norma che disciplina il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama l'esigenza di una valutazione complessiva e ritiene che, sulla base degli elementi di fatto (prosecuzione dell'offesa, atteggiamento di sfida, cancellazione dei messaggi), il beneficio non sia applicabile
art. 133, primo comma, cod. pen.; art. 133, comma 2, cod. pen.
Criteri per la valutazione della capacità a delinquere e della diminuzione del disvalore della condotta ai fini delle attenuanti/quantificazione della pena; la Corte distingue la valutazione di minore gravità (utile all'attenuante e alla riduzione della pena) dalla nozione più rigorosa di "particolare tenuità" applicabile ex art.131-bis
art. 1, comma 1, lett. c) n. 1, d.lgs. n. 150/2022
Prevede l'integrazione della valutazione della condotta successiva al reato (es. cancellazione di messaggi) ai fini della valutazione della tenuità; la Corte l'ha applicata per considerare negativamente il tentativo di eliminare tracce della conversazione
Giurisprudenza (Sez. U., Tushaj; Sez. 1, Jakani e altre)
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj); Sez. U. n. 12 del 31/05/2000 (Jakani); Sez. 1, n. 12313 del 19/02/2020
Richiamate per precisare l'approccio valutativo: 1) limitazione del sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto; 2) definizione giurisprudenziale del reato militare di insubordinazione con ingiuria (inclusione di tono arrogante, parole di disprezzo, atteggiamenti che ledono prestigio del superiore); 3) linee guida sulla configurabilità della particolare tenuità del fatto
Massime di principio
- L'insubordinazione con ingiuria si integra non solo con epiteti espliciti ma anche con toni, atteggiamenti e frasi che, nel loro complesso, ledono il prestigio e la dignità del superiore, anche se veicolati mediante messaggi (es. WhatsApp).
- Il rapporto confidenziale (es. uso del "tu") non esclude il dovere di rispetto verso il superiore né il possibile carattere offensivo di espressioni che sminuiscono la sua autorità.
- Il fatto collegato a ragioni di servizio è rilevante: anche se l'imputato fosse libero dal servizio al momento dell'invio dei messaggi, la materia trattata (pianificazione turni) e il riferimento al servizio mantengono la rilevanza disciplinare/militare.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza, completezza e logicità dell'iter argomentativo: non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione delle valutazioni di fatto.
- Il proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva di modalità di condotta, grado di colpevolezza e danno; la presenza di prosecuzione delle offese, atteggiamento di sfida o comportamenti successivi (es. cancellazione di messaggi) può escluderne l'applicabilità.
- La riduzione della pena per diminuito disvalore (art. 133) e il riconoscimento della particolare tenuità sono istituti distinti: una fattispecie può giustificare una attenuazione della pena senza soddisfare i requisiti rigorosi per il proscioglimento per particolare tenuità.
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