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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10249/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

Una società aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria immobiliare, qualificato nei giudizi come leasing traslativo. A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice, la concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile, riservandosi di agire separatamente per i canoni scaduti, gli interessi e l'indennità di risoluzione. L'utilizzatrice aveva contestato la risoluzione e chiesto in via riconvenzionale la restituzione dei canoni già corrisposti, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti dell'immobile. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto, ordinato il rilascio dell'immobile e condannato la concedente alla restituzione dei canoni, applicando analogicamente l'art. 1526 c.c., senza riconoscere un equo compenso per l'uso del bene, non essendo stata proposta una domanda in tal senso. In appello, la concedente aveva impugnato il capo relativo alla restituzione dei canoni, richiamando l'art. 20 del contratto, che prevedeva, in caso di risoluzione anticipata, il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, di quanto già maturato e dei canoni a scadere attualizzati, a titolo di indennità di risoluzione, salvo il maggior danno e con deduzione dell'eventuale ricavato dalla vendita del bene. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda riconvenzionale della curatela, interpretando la clausola nel senso che la concedente potesse trattenere i canoni già riscossi. La curatela ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1526, 1362 ss. e 1382 ss. c.c., nonché dell'art. 20 del contratto. Ha sostenuto che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo a una penale senza una specifica domanda riconvenzionale della concedente; che la clausola fosse stata erroneamente interpretata, poiché l'obbligo di corrispondere quanto già maturato riguarderebbe obbligazioni future o comunque non i canoni già pagati; e che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto verificare la validità e l'eventuale manifesta eccessività della clausola, procedendo alla riduzione e al riequilibrio del sinallagma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, per il leasing traslativo anteriore alla disciplina legale introdotta dalla L. 124/2017, la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore è regolata analogicamente dall'art. 1526 c.c. Tale disposizione comporta, in via ordinaria, la restituzione dei canoni riscossi, con diritto del concedente a un equo compenso per l'uso del bene, salva la possibilità di una clausola penale relativa all'indennità. La clausola contrattuale doveva essere esaminata nel suo complesso e qualificata, alla luce dei riferimenti all'indennità di risoluzione e al maggior danno, come possibile clausola penale. Il giudice d'appello non poteva limitarsi all'interpretazione letterale della clausola né ritenere automaticamente irripetibili i canoni riscossi: doveva verificare se la penale fosse manifestamente eccessiva e, ricorrendone i presupposti, ridurla d'ufficio ai sensi degli artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c., purché la penale fosse stata dedotta in giudizio nei limiti delle preclusioni processuali. La nuova decisione dovrà quindi valutare l'effettiva portata dell'art. 20, l'eventuale cumulo tra canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene, il valore di mercato dell'immobile al momento della restituzione o il prezzo di riallocazione conseguito, detraendolo dalle somme eventualmente dovute alla concedente e riconoscendo all'utilizzatore l'eventuale eccedenza.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato quale fondamento del ricorso introduttivo con cui la concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla curatela in relazione al divieto di pronunciare oltre la domanda e alla deduzione della penale nel giudizio.

  • art. 1458 c.c.

    Applicato, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte, al leasing di godimento, nel quale la risoluzione non incide sulle prestazioni già eseguite; non costituisce invece la disciplina analogica del leasing traslativo.

  • art. 1526 c.c.

    Individua, per analogia legis, la disciplina della risoluzione del leasing traslativo: restituzione dei canoni riscossi con equo compenso per l'uso del bene e possibilità di una penale, riducibile dal giudice se manifestamente eccessiva.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dalla curatela per censurare l'interpretazione della clausola contrattuale di risoluzione.

  • art. 1375 c.c.

    Impone di leggere la clausola, quando non preveda espressamente la riallocazione del bene a valori di mercato, alla luce della buona fede contrattuale, evitando vantaggi indebiti del concedente.

  • art. 1382 c.c.

    Consente alle parti di predeterminare il risarcimento del danno mediante una clausola penale, funzione riconducibile alla clausola di indennità prevista nel leasing.

  • art. 1384 c.c.

    Attribuisce al giudice il potere di ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva, anche d'ufficio nei limiti indicati dalla decisione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il principio di indifferenza nella liquidazione del danno spettante al concedente, da determinarsi in modo da porlo nella situazione in cui si sarebbe trovato in caso di adempimento.

  • L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140

    Ha tipizzato legalmente il contratto di leasing finanziario, ma la disciplina è priva di efficacia retroattiva e non si applica al contratto oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo anteriore alla tipizzazione legislativa del leasing finanziario, la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore è regolata analogicamente dall'art. 1526 c.c., che costituisce il parametro per interpretare e valutare le clausole contrattuali.
  • Nel leasing traslativo, la regola ordinaria derivante dall'art. 1526, comma 1, c.c. è la restituzione dei canoni riscossi, con riconoscimento al concedente di un equo compenso per il godimento del bene, il suo deprezzamento e il logoramento d'uso, oltre all'eventuale risarcimento del danno specificamente provato.
  • Una clausola che preveda, in caso di risoluzione, l'indennità di risoluzione, il pagamento dei canoni e il maggior danno deve essere esaminata nel suo complesso per verificare se costituisca una clausola penale, senza arrestarsi al significato letterale di singole espressioni.
  • La clausola penale che consenta al concedente di trattenere i canoni riscossi e di conservare la proprietà del bene può risultare manifestamente eccessiva per il cumulo dei vantaggi; il giudice deve valutarne l'eventuale riduzione ai sensi degli artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c., purché la penale sia stata dedotta in giudizio nei limiti delle preclusioni processuali.
  • La valutazione della manifesta eccessività della penale richiede il confronto tra il vantaggio assicurato al concedente dalla clausola e il margine di guadagno che egli avrebbe conseguito con la regolare esecuzione del contratto.
  • Per determinare l'equilibrio economico conseguente alla risoluzione, il giudice deve considerare il valore di mercato del bene al momento della restituzione o, se il bene è già stato venduto o riallocato, il valore effettivamente conseguito, detraendolo dalle somme dovute al concedente; l'eventuale eccedenza spetta all'utilizzatore.
  • La clausola penale non può determinare un'ingiustificata locupletazione del concedente mediante il cumulo tra canoni riscossi, mantenimento della proprietà del bene e ulteriori somme, oltre quanto necessario a reintegrare il pregiudizio derivante dall'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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