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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25697/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento delle prestazioni specialistiche e di laboratorio rese ad assistiti del SSN in regime di convenzionamento esterno in un determinato periodo. L'ASL propose opposizione contestando l'importo e chiedendo la revoca del decreto; il giudice di primo grado accertò un credito della struttura ma in misura inferiore a quella ingiunta, applicando diverse tariffe per alcune prestazioni e escludendo alcune prestazioni ritenute irregolari o non coperte da convenzione. La Corte d'appello confermò. In cassazione la società ricorrente dedusse tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che una successiva sentenza della Corte d'appello resa in un giudizio parallelo tra le stesse parti, passata in giudicato, aveva affermato l'applicabilità della Convenzione ATACS e l'inapplicabilità delle convenzioni ENPDEP e INAM, con effetti preclusivi anche nel presente giudizio; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 345 e 346 c.p.c. per aver negato rilevanza a un diverso giudicato relativo alle tariffe applicabili; 3) nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria sulla questione dell'inapplicabilità delle tariffe ATACS.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudicato esterno formatosi su una sentenza successiva, ma passata in giudicato, emessa in un giudizio parallelo tra le stesse parti, incidesse effettivamente sulla questione delle tariffe applicabili al rapporto convenzionale e imponesse un nuovo esame della controversia. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale base dell'efficacia del giudicato esterno, idoneo a precludere il riesame della questione già decisa in altro giudizio tra le stesse parti

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la definizione di giudicato e per la sua opponibilità nel processo

  • art. 345 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare il mancato rilievo del giudicato in appello

  • art. 346 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in connessione alle eccezioni e difese riproposte in grado di appello

  • art. 360 c.p.c.

    indicato quale parametro di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 383 c.p.c.

    menzionato dalla ricorrente per la richiesta di cassazione con rinvio

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza per carenza o apparenza di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza quale parametro costituzionale della motivazione

  • art. 369 c.p.c.

    non espressamente citato nel dispositivo, ma il testo richiama il deposito del ricorso e del controricorso; non viene svolta una specifica interpretazione

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e relativa a una questione comune al rapporto dedotto in causa è rilevabile e vincola il giudice anche se la decisione è intervenuta in un giudizio parallelo successivo alla sentenza impugnata, purché la sua efficacia incida sulla medesima questione preclusa.
  • Quando un giudicato esterno investe un punto decisivo della controversia, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al giudice di merito per il riesame alla luce del vincolo derivante dal giudicato sopravvenuto.
  • Se la questione sulle tariffe applicabili a prestazioni rese in regime convenzionato è già coperta da un giudicato interno o esterno, essa non può essere rimessa in discussione nei successivi gradi di giudizio tra le stesse parti.
  • L'accertamento del giudicato esterno può assorbire gli ulteriori motivi di ricorso quando la sua rilevanza è sufficiente a travolgere l'impianto decisorio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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