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Sentenza

Sentenza n. 862/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2380/2024 pubblicata in data 03/06/2024.

Giustizia amministrativa202502463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, poiché non risultava provata la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione. La ricorrente aveva depositato soltanto la ricevuta di consegna di un messaggio PEC relativo alla richiesta di esecuzione, privo degli allegati, senza depositare la relata di notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che l’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, impone la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice e il decorso del termine di 120 giorni prima di poter agire in ottemperanza per l’esecuzione di un obbligo di pagamento. Tale notificazione costituisce una condizione di proponibilità del ricorso. Nel caso concreto, la sola ricevuta di consegna PEC non dimostrava quale documento fosse stato notificato, perché non erano disponibili gli allegati; non era quindi provata né la notificazione della sentenza né la decorrenza del termine di 120 giorni. Anche la richiesta di nomina del commissario ad acta non è stata esaminata favorevolmente in conseguenza dell’inammissibilità dell’azione. Le spese sono state compensate, poiché l’inammissibilità era stata rilevata d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale divenuto esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione regolatrice del giudizio di ottemperanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al giudice di sottoporre d’ufficio al contraddittorio la questione della possibile inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione del titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono condizioni necessarie per la proponibilità del giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo di pagamento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo civile da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione di un titolo esecutivo che impone a un’amministrazione statale il pagamento o l’attribuzione di una prestazione economicamente valutabile, il creditore deve provare la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la sua sede reale e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La mera ricevuta di consegna di una PEC non dimostra la notificazione del titolo esecutivo quando il messaggio non consente di verificare quali documenti siano stati allegati; in tal caso non è provata la condizione di proponibilità dell’azione di ottemperanza.
  • In assenza della prova della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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