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Sentenza

Sentenza del 18/03/2019 n. 1743 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Condono ex art 9-bis legge 289/2002 - natura clemenziale e non premiale -pagamento integrale - necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli effetti del condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 e, in particolare, se fosse necessaria un'attività di liquidazione da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 600/1973 e se il pagamento della sola prima rata fosse sufficiente a perfezionare la definizione della lite. Il condono è stato qualificato come misura clemenziale, non premiale: l'importo dovuto era già determinato nella dichiarazione integrativa e il beneficio era subordinato al pagamento integrale, anche in caso di rateizzazione.

La decisione

La definizione non si perfeziona con il solo pagamento della prima rata. Il pagamento rateale produce effetti sulla lite pendente soltanto se tutte le rate vengono integralmente versate entro i termini previsti. L'omesso o incompleto pagamento delle rate successive impedisce il perfezionamento del condono. Inoltre, non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione ex art. 36 del d.P.R. n. 600/1973, poiché il quantum è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa.

Norme richiamate

  • Art. 9-bis della legge n. 289/2002

    Condono fiscale mediante dichiarazione integrativa e pagamento delle somme dovute

    La norma prevede un condono di natura clemenziale, il cui perfezionamento è subordinato al pagamento integrale dell'importo dichiarato, anche quando il pagamento avvenga in forma rateale.

  • Art. 36 del d.P.R. n. 600/1973

    Attività di liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti

    Non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione per determinare il quantum del condono, poiché l'importo è già specificato nella dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.

Massime di principio

  • I condoni di natura clemenziale devono essere interpretati come benefici subordinati al rigoroso rispetto delle condizioni previste dalla legge, tra cui il pagamento integrale delle somme dovute.
  • In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata non è normalmente sufficiente a perfezionare la definizione se le rate successive non vengono regolarmente pagate.
  • Quando la legge o la dichiarazione integrativa determinano già l'importo dovuto, l'Amministrazione non deve necessariamente svolgere una nuova attività di liquidazione per rendere efficace il condono.
  • L'incompletezza del pagamento può comportare il mancato perfezionamento della definizione agevolata e la prosecuzione o riattivazione della pretesa tributaria.

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