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Sentenza

Sentenza del 18/03/2019 n. 165 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1999, con i quali era stato loro imputato un maggiore reddito di partecipazione conseguente all'accertamento effettuato nei confronti della società xxxxx. In appello hanno dedotto, tra l'altro, la lesione del diritto di difesa dovuta alla grafia asseritamente illeggibile della sentenza di primo grado, la necessità di riunire il giudizio dei soci con quello della società e l'illegittimità degli accertamenti, richiamando i motivi già proposti dalla società. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tali argomentazioni, rilevando soprattutto che i ricorsi introduttivi dei soci mancavano di specifiche ragioni di impugnazione e si limitavano a un rinvio generico al ricorso della società.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP di Nuoro, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi. La grafia della sentenza non è stata ritenuta indecifrabile né lesiva del diritto di difesa, poiché la motivazione era comprensibile e i ricorrenti l'avevano effettivamente compresa. È stata inoltre esclusa la necessità di riunire il giudizio dei soci con quello della società. Nel merito processuale, il giudice ha ritenuto che il rinvio per relationem al ricorso della società non integrasse l'indicazione delle specifiche ragioni di impugnazione richiesta dalla legge; i motivi sviluppati soltanto in appello sono stati quindi considerati nuovi e dichiarati inammissibili. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 1.400 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, artt. 38 e 41-bis

    Disposizioni richiamate per l'emissione degli avvisi di accertamento relativi al maggior reddito di partecipazione imputato ai soci.

  • Legge 546/1992, art. 18, commi 2 e 4

    Il ricorso deve contenere le specifiche ragioni dell'impugnazione; la mancanza di tali elementi determina la nullità del ricorso.

    Il ricorso tributario deve indicare in modo specifico i motivi contro l'atto impugnato. Un richiamo generico o meramente per relationem al ricorso presentato da un altro soggetto non è sufficiente.

  • D.P.R. 917/1986, art. 53, comma 1, lett. e)

    Norma richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla tassazione del contributo contestato, ritenuto qualificabile come ricavo.

  • Cassazione, sentenza n. 1230 del 7 marzo 1989

    La motivazione manoscritta non è invalida se, pur con difficoltà, risulta decifrabile e comprensibile.

  • Cassazione, sentenza n. 5097 del 4 settembre 1980

    La grafia difficile da leggere non determina automaticamente la nullità della sentenza; occorre che il testo sia totalmente indecifrabile.

  • Cassazione, sentenza n. 4683 del 10 marzo 2016

    La motivazione è assente anche quando la scarsa leggibilità renda necessario un processo interpretativo con esito incerto, tale da prestarsi a equivoci o manipolazioni.

    La motivazione deve essere univocamente comprensibile. Tuttavia, nel caso esaminato, il livello di leggibilità era sufficiente a escludere tale vizio.

  • Cassazione, ordinanza n. 20507 del 29 agosto 2017

    Nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio non sussiste litisconsorzio necessario con la società.

    La controversia del socio sull'accertamento del reddito di partecipazione può essere trattata separatamente da quella della società, senza obbligo di riunione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso deve contenere motivi specifici riferiti all'atto impugnato; il semplice rinvio al ricorso presentato dalla società o da un altro soggetto espone al rischio di nullità o inammissibilità.
  • I motivi non formulati nel ricorso introduttivo non possono normalmente essere introdotti per la prima volta in appello, perché vengono considerati motivi nuovi.
  • Una sentenza manoscritta non è automaticamente nulla: la nullità sussiste solo quando la motivazione è totalmente indecifrabile o talmente ambigua da impedire una comprensione univoca.
  • Il giudizio del socio relativo al reddito da partecipazione non richiede necessariamente la riunione con il giudizio della società partecipata; l'assenza di riunione, da sola, non comporta violazione del diritto di difesa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza dei motivi, il giudice può non esaminare nel merito le contestazioni fiscali sottostanti.
  • La parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese del grado, salvo specifiche ragioni per disporne la compensazione.

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