Sentenza del 18/03/2019 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Asti
Acquisizione della documentazione riferibile a soggetto passivo sottoposto ad accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione non potesse pretendere l’esibizione di documenti contabili o bancari dei quali non aveva più la disponibilità materiale perché già acquisiti o sequestrati dalla Guardia di Finanza. La questione riguardava quindi i limiti dell’obbligo di collaborazione documentale del contribuente e la possibilità di utilizzare, nel processo tributario, i poteri istruttori del giudice per acquisire direttamente la documentazione mancante.
La decisione
La sentenza ha affermato che, quando la documentazione è già stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, l’Ufficio accertatore non può richiederne nuovamente l’esibizione al contribuente, poiché questi non ne ha la disponibilità. In sede contenziosa, tuttavia, la Commissione Tributaria può supplire alla carenza documentale esercitando i poteri istruttori previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 546/1992, acquisendo direttamente gli elementi necessari alla decisione.
Norme richiamate
Articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Commissione Tributaria può esercitare i poteri istruttori previsti dalla norma per acquisire gli elementi necessari alla decisione.
La norma consente al giudice tributario di acquisire direttamente documenti e informazioni rilevanti quando la documentazione necessaria non sia nella disponibilità della parte, evitando che la decisione si fondi su una carenza documentale non imputabile al contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente non può essere obbligato a esibire documenti che siano già stati sequestrati o comunque acquisiti dall’autorità pubblica e che, per questo motivo, non siano più nella sua disponibilità materiale.
- Prima di contestare l’omessa produzione documentale, l’Amministrazione deve verificare se i documenti siano già presenti presso altri organi pubblici, come la Guardia di Finanza.
- La mancata esibizione può assumere rilievo negativo per il contribuente solo quando egli abbia effettivamente la disponibilità dei documenti e, senza giustificazione, rifiuti di produrli.
- Nel processo tributario, l’assenza della documentazione non determina necessariamente l’impossibilità di decidere: il giudice può utilizzare i propri poteri istruttori per acquisire gli atti rilevanti.
- La parte che non dispone dei documenti dovrebbe dimostrare tempestivamente il sequestro o l’acquisizione da parte dell’autorità, indicando possibilmente gli estremi del procedimento e dell’atto di apprensione.
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