Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/03/2019 n. 50 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione 138.000 euro di redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2009 da un datore di lavoro sloveno, oltre ai 16.917 euro di reddito autonomo già dichiarati, determinando un reddito complessivo di 154.917 euro. Il ricorrente sosteneva che l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere il credito per le imposte già pagate in Slovenia, invocando il divieto di doppia imposizione. L'Agenzia contestava tale pretesa sulla base dell'art. 165, comma 8, TUIR, secondo cui il credito d'imposta non spetta quando i redditi esteri non siano stati indicati nella dichiarazione italiana.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado e confermando la legittimità dell'avviso di accertamento. Ha stabilito che il contribuente residente in Italia deve dichiarare anche i redditi prodotti all'estero e che il credito per le imposte estere deve essere richiesto nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta previsto dalla legge, purché le imposte estere siano state pagate a titolo definitivo prima della presentazione della dichiarazione italiana. Poiché il reddito sloveno era stato omesso dalla dichiarazione, il credito d'imposta non poteva essere riconosciuto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1 del TUIR, D.P.R. 917/1986

    Richiamato quale fondamento dell'imposizione sui redditi del contribuente.

  • Art. 3, comma 1, del TUIR, D.P.R. 917/1986

    I redditi del residente fiscale italiano, compresi quelli derivanti da attività lavorativa prestata all'estero, concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia.

  • Art. 49 del TUIR, D.P.R. 917/1986

    Il reddito percepito come lavoro dipendente costituisce reddito imponibile secondo le regole del TUIR.

  • Art. 163 del TUIR, D.P.R. 917/1986

    Esprime il principio volto a evitare la doppia imposizione, attuato mediante il riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina specifica.

  • Art. 165, comma 4, del TUIR, D.P.R. 917/1986

    La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta estera a condizione che il pagamento di detta imposta estera a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi italiana.

    Il credito d'imposta deve essere calcolato nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta del reddito estero e il pagamento dell'imposta straniera deve essere definitivo e anteriore alla presentazione della dichiarazione italiana.

  • Art. 165, comma 8, del TUIR, D.P.R. 917/1986

    La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

    L'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione italiana comporta la decadenza dal credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; il credito non può essere recuperato successivamente nell'ambito dell'accertamento.

  • Cassazione, sentenza n. 13378 del 7 giugno 2016

    Richiamata dal giudice di primo grado a sostegno della possibilità di riconoscere il credito nonostante l'omissione dichiarativa; la CTR ha ritenuto prevalente l'orientamento più rigoroso successivamente affermato.

  • Cassazione, ordinanza n. 20291 del 31 luglio 2018

    Richiamata per affermare che i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero devono essere dichiarati in Italia e che il credito per le imposte estere deve essere esercitato entro termini e modalità rigorosi, nella dichiarazione prevista dall'art. 165 TUIR.

  • Cassazione, sentenza n. 8196/2015

    Richiamata dall'Ufficio a sostegno dell'esclusione del credito in caso di omessa indicazione dei redditi esteri.

  • Cassazione, sentenza n. 21968/2015

    Richiamata per distinguere la possibilità di chiedere un rimborso entro i termini di decadenza dalla possibilità, non ammessa, di sanare l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione.

  • Cassazione, sentenza n. 4559/2015

    Richiamata per sostenere la legittimità dell'accertamento del reddito estero non dichiarato senza riconoscimento del credito d'imposta, in applicazione dell'art. 165, comma 8, TUIR.

Massime di principio

  • Il contribuente fiscalmente residente in Italia deve dichiarare in Italia anche i redditi prodotti o percepiti all'estero, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o da una convenzione contro le doppie imposizioni.
  • Il fatto che il reddito estero sia già stato tassato nello Stato di origine non esonera dall'obbligo di dichiararlo in Italia.
  • Il credito per le imposte pagate all'estero non opera automaticamente: deve essere richiesto nella dichiarazione italiana corretta, nel periodo d'imposta previsto e nel rispetto delle condizioni temporali stabilite dall'art. 165 TUIR.
  • L'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione può comportare la perdita del credito d'imposta, anche se l'imposta estera è stata effettivamente e definitivamente pagata.
  • In caso di omissione, l'Amministrazione finanziaria può recuperare il reddito estero non dichiarato senza riconoscere contestualmente il credito d'imposta, ferma restando la necessità di verificare eventuali strumenti autonomi di rimborso e i relativi termini di decadenza.
  • Per evitare contestazioni, occorre conservare la documentazione relativa alla residenza fiscale, al reddito estero, alle imposte pagate all'estero e al loro pagamento definitivo, indicando correttamente tali elementi nella dichiarazione italiana.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.