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Sentenza

Sentenza del 18/03/2019 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Imposta di registro- Testamento - Riconoscimento di debito ­- Decreto ingiuntivo - Base imponibile- Determinazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro in presenza di un riconoscimento di debito contenuto in una scheda testamentaria e seguito da un decreto ingiuntivo. Il rapporto fondamentale era caratterizzato da indeterminatezza quanto al suo contenuto patrimoniale. La questione consisteva nello stabilire se l'imposta dovesse essere calcolata sul maggiore importo indicato nella dichiarazione di riconoscimento del debito oppure sulla somma concretamente richiesta e ingiunta giudizialmente.

La decisione

È stato affermato che, quando il rapporto fondamentale non consente di determinare con certezza l'entità dell'obbligazione, la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dall'importo il cui pagamento è stato effettivamente ingiunto al debitore. Non rileva, ai fini della determinazione dell'imposta, il maggiore ammontare riportato nella dichiarazione di riconoscimento del debito contenuta nella scheda testamentaria. Il testo disponibile non indica espressamente le parti né consente di ricostruire in modo certo l'esito formale del giudizio; sulla base del principio enunciato, risulta accolta la tesi favorevole alla commisurazione dell'imposta all'importo oggetto del decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    In presenza di un decreto ingiuntivo fondato su un rapporto patrimoniale indeterminato, l'imposta deve essere parametrata alla somma concretamente ingiunta, cioè all'importo determinabile sulla base del provvedimento giudiziale.

  • Testamento e dichiarazione di riconoscimento del debito

    Il maggiore importo indicato in una dichiarazione di riconoscimento del debito contenuta in una scheda testamentaria non costituisce, da solo, la base imponibile quando il rapporto fondamentale è indeterminato e il decreto ingiuntivo dispone il pagamento di una somma inferiore.

  • Decreto ingiuntivo

    L'importo effettivamente ingiunto rappresenta il valore patrimoniale determinabile e, pertanto, il riferimento per il calcolo dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • Quando l'obbligazione originaria è indeterminata o non consente di individuare con certezza il valore economico del rapporto, la base imponibile può essere individuata nell'importo concretamente accertato o ingiunto dal giudice.
  • Ai fini dell'imposta di registro rileva il contenuto patrimoniale effettivamente risultante dal provvedimento soggetto a registrazione, non necessariamente l'importo massimo o teorico menzionato in dichiarazioni, scritture o documenti collegati.
  • In presenza di un riconoscimento di debito dal valore superiore alla somma poi richiesta giudizialmente, l'imposta relativa al decreto ingiuntivo deve essere commisurata, secondo il principio enunciato, alla somma oggetto dell'ingiunzione.
  • La mera indicazione documentale di un importo più elevato non basta a determinare una base imponibile maggiore se tale importo non è certo, attuale o direttamente oggetto della pronuncia giudiziale.

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