Sentenza del 18/03/2019 n. 255 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 119/2019 RISCOSSIONE - Cartella esattoriale - Sottoscrizione -Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella esattoriale fosse invalida perché priva della sottoscrizione dell'esattore. La contestazione riguardava quindi la necessità della firma autografa quale requisito essenziale di validità dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella esattoriale, predisposta utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale, non deve necessariamente essere sottoscritta dall'esattore, poiché l'art. 25 del DPR 602/1973 non prevede tale formalità. La sottoscrizione autografa degli atti amministrativi è necessaria soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge. La mancata firma, pertanto, non determina l'invalidità della cartella, che costituisce la rappresentazione esterna del ruolo ed è assistita da presunzione di legittimità.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione disciplina la cartella di pagamento e non richiede la sottoscrizione dell'esattore quando la cartella è redatta secondo il modello approvato con decreto ministeriale.
Massime di principio
- La semplice assenza della firma dell'agente della riscossione non rende invalida una cartella esattoriale, se la legge applicabile non prevede espressamente la sottoscrizione come requisito essenziale.
- Per valutare la validità di un atto amministrativo occorre distinguere tra formalità espressamente imposte dalla legge e formalità non previste, la cui mancanza non comporta automaticamente l'invalidità.
- La cartella esattoriale deve essere verificata soprattutto quanto a corretta notificazione, indicazione del ruolo, identificazione del debito, motivazione e rispetto dei termini, non soltanto quanto alla presenza della firma.
- La cartella costituisce la manifestazione esterna del ruolo e beneficia di una presunzione di legittimità, che il contribuente può superare contestando specifici vizi dell'atto o della procedura.
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