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Sentenza

Sentenza del 18/03/2019 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni hanno impugnato la sentenza della CTP di Prato che aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo per intervenuta prescrizione dei crediti. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione sosteneva che alle cartelle esattoriali, quali espressione del ruolo avente natura di titolo esecutivo, dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., anche in caso di mancata impugnazione della cartella. La contribuente sosteneva invece che la mancata impugnazione produce soltanto l'irretrattabilità del credito e non la sua trasformazione in credito assistito da giudicato, con conseguente applicazione del termine prescrizionale breve previsto per il singolo credito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle relative ai tributi dovuti alla CCIAA, poiché tali cartelle erano state oggetto di definizione agevolata. Per le cartelle residue ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando che la mancata impugnazione della cartella non equivale a una sentenza passata in giudicato e non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. Il preavviso di fermo è quindi rimasto annullato. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2953 codice civile

    La prescrizione decennale derivante da giudicato si applica quando il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato.

    La norma non si applica automaticamente alle cartelle esattoriali non impugnate: la mancata opposizione rende il credito irretrattabile, ma non lo trasforma in un credito assistito da giudicato né converte il termine prescrizionale breve in quello decennale.

  • Art. 2946 codice civile

    La prescrizione ordinaria è decennale.

    L'Agenzia invocava tale termine sostenendo che il ruolo e la cartella avessero natura di titolo esecutivo. Il giudice ha escluso che ciò basti a giustificare la prescrizione decennale quando per il credito sia previsto un termine più breve.

  • Sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 23397 del 2016

    La scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo un titolo giudiziale definitivo.

    Il principio è stato ritenuto applicabile anche ai crediti tributari e, più in generale, ai crediti riscossi mediante ruolo. Il termine di prescrizione resta quello previsto dalla legge per lo specifico credito, salvo che intervenga un giudicato.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella esattoriale rende il credito non più contestabile nel merito, ma non equivale a una sentenza passata in giudicato.
  • Il termine di prescrizione applicabile resta quello previsto dalla legge per la specifica tipologia di credito; non diventa automaticamente decennale per il solo fatto che la cartella non sia stata impugnata.
  • La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. può operare quando il credito sia stato accertato da un provvedimento giudiziale definitivo, non per effetto della sola definitività amministrativa della cartella.
  • Prima di adottare un fermo amministrativo occorre verificare, per ciascuna cartella, la decorrenza del termine prescrizionale e l'esistenza di eventuali atti interruttivi validamente notificati.
  • Se una o più cartelle sono state definite mediante definizione agevolata, per quelle specifiche posizioni può cessare la materia del contendere, mentre le altre devono essere esaminate autonomamente.
  • La decisione riguarda il principio sulla prescrizione e non esclude che, in altri casi, il fermo possa essere contestato anche per ulteriori motivi, come la natura strumentale del bene o vizi della notifica.

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