Cassazione Penale, Sentenza n. 21362/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di ricomprendere per continuazione, insieme ai delitti associativi (associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), anche una estorsione e il connesso delitto di cui all'art. 611 c.p. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il giudice della cognizione aveva già unificato per continuazione i reati associativi e che l'estorsione doveva ritenersi attuativa del programma criminoso dell'associazione mafiosa, quindi suscettibile di rientrare nella continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato per carenza e contraddittorietà della motivazione dell'organo esecutivo: ha ritenuto insufficiente l'argomentazione secondo cui l'estorsione non sarebbe riconducibile al programma del sodalizio mafioso, poiché mancavano verifiche sulla possibile autonoma programmazione del reato-fine e non è stata considerata la transitività rispetto alle unificazioni già operate. Ne è seguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione (Corte d'appello di Napoli) in diversa composizione, affinché rivaluti l'istanza con motivazione completa e priva di omissioni o illogicità. Decisione del 17/01/2023.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
L'art. 74 è richiamato in relazione al programma criminoso dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente motivato perché l'estorsione non rientrerebbe nel programma evocato, soprattutto alla luce delle precedenti unificazioni per continuazione.
Richiamato come delitto connesso all'estorsione contestata; la Corte rileva la necessità di accertare se tale fattispecie sia stata autonomamente programmata o sia esecutiva del disegno associativo e quindi ricomprensibile nella continuazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Richiamata in ordine alla necessità di rimandare il nuovo giudizio all'organo esecutivo in diversa composizione, come prescritto dalla giurisprudenza costituzionale.
Massime di principio
- Se in sede di cognizione alcuni reati sono stati unificati per continuazione, il giudice dell'esecuzione che valuta l'inclusione di altri reati deve considerare la possibile transitività del disegno criminoso e motivare dettagliatamente eventuali esclusioni.
- Per decidere l'applicabilità della continuazione a reati aggiuntivi occorre verificare se il reato-fine sia frutto di autonoma programmazione o attuazione del programma associativo; la semplice affermazione negativa senza approfondimento è insufficiente.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere completa e priva di contraddizioni: omissioni o ragionamenti illogici sono causa di annullamento e rinvio.
- In caso di annullamento per vizi di motivazione va valutata la necessità di rinvio a diversa composizione del giudice dell'esecuzione, in ottemperanza alla giurisprudenza costituzionale.
- L'onere di esprimersi sulla ricomprensione dei reati nella continuazione grava sul giudice che decide in sede esecutiva e richiede un esame puntuale dei collegamenti tra programmazioni criminose già accertate in precedenti sentenze.
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