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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13015/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per lesioni (artt. 110, 582, 585 c.p.) sostenendo: 1) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 c.p.p., chiedendo l'escussione del teste Volpi Valerio (gestore del locale), ritenuto unico testimone oculare e decisivo alla luce di immagini di videosorveglianza, annotazione di servizio e dichiarazioni rese in sede di S.I.T.; 2) vizio nell'applicazione della recidiva reiterata e specifica (art. 99 c.p.), per non aver valutato la distanza temporale dai precedenti, la natura occasionale dell'episodio e per aver conteggiato precedenti che la difesa riteneva non rilevanti (patteggiamento estinto dopo 5 anni, decreto penale di condanna per contravvenzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria: ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della corte territoriale che ha escluso la decisività della testimonianza di Volpi (non presente nel momento culminante dell'aggressione, secondo le immagini) e ha ritenuto il quadro probatorio complessivo sufficiente (dichiarazioni della persona offesa, videosorveglianza, certificato medico). Il motivo relativo alla recidiva è stato invece ritenuto fondato: la decisione di merito è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia esclusivamente per rideterminare la valutazione della recidiva (art. 623 c.p.p.). Per il resto la sentenza (accertamento della responsabilità) acquista efficacia di cosa giudicata ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato per l'imputazione di concorso di persone nel reato; la corte ha confermato la responsabilità con riferimento al concorso nei reati di lesioni.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma delle lesioni personali: applicata dalla corte di merito nella dichiarazione di colpevolezza dell'imputato.

  • art. 585 comma primo cod. pen.

    Aggravante/qualsiasi fattispecie rilevante (citato nella motivazione della condanna); la corte ha confermato la condanna ai sensi delle norme richiamate.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha ricordato che per rinnovare è necessario dimostrare la necessità della prova richiesta e, nel caso del comma 3, la "assoluta necessità"; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale requisito non soddisfatto.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Attribuisce poteri officiosi al giudice per l'assunzione di mezzi di prova ove assolutamente necessario; la Cassazione conferma che l'esercizio di tale potere presuppone prova di carattere decisivo e circoscritta alle prospettazioni delle parti.

  • art. 495 comma 2 cod. proc. pen.

    Tutela la facoltà delle parti di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, cui la Corte territoriale ha fatto riferimento nel bilanciamento tra completezza del compendio probatorio e necessità della rinnovazione.

  • art. 99 commi 1, 2 n. 1) e 4 cod. pen.

    Norme sulla recidiva (specifica e reiterata): la Cassazione ha ritenuto errata la valutazione della Corte territoriale sull'operatività della recidiva, dovendo essere considerati elementi come la distanza temporale, la natura dei precedenti e la loro rilevanza, e ha annullato la parte della sentenza che ha applicato la recidiva.

  • art. 623 cod. proc. pen. comma 1 lett.

    Consente l'annullamento con rinvio per motivo determinante; la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla declaratoria della recidiva e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello competente.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'effetto dell'annullamento parziale con rinvio: le parti della sentenza non connesse al motivo annullato acquisteranno efficacia di cosa giudicata; applicata per preservare l'accertamento della responsabilità già pronunciato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle statuizioni sulle spese/condanne e richieste della Procura Generale; la pronuncia del Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni di cui all'art. 616.

Massime di principio

  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è necessario dimostrare la "necessità" e, per l'ipotesi ex officio, l'"assoluta necessità" della prova: la mera utilità o possibilità di chiarimento non basta.
  • Il giudice di merito può rifiutare nuove escussioni se ritiene che, alla luce del compendio probatorio già acquisito (es. dichiarazioni, videosorveglianza, certificati medici), la testimonianza sia irrilevante o non decisiva.
  • In tema di recidiva (art. 99 c.p.), il giudice deve valutare la natura e la temporalità dei precedenti: patteggiamenti estinti per decorrenza e decreti penali di condanna possono richiedere un'analisi specifica sulla loro rilevanza ai fini dell'aggravamento.
  • La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza e disporre il rinvio limitato a quel punto (art. 623 c.p.p.); le altre statuizioni non connesse restano efficaci e producono cosa giudicata (art. 624 c.p.p.).
  • Nel ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione se si dimostrano lacune manifeste e decisive nella motivazione: è quindi cruciale documentare in modo preciso l'incidenza probatoria della prova non assunta.

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