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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35732/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, titolare di un'impresa individuale operante nel settore delle revisioni di autoveicoli, ricorre contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per emissione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate a consentire a una società collegata l'evasione di imposte sui redditi e/o IVA per l'anno d'imposta 2015. Deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione per asserito travisamento della prova, omessa valutazione di risultanze decisive, violazione dell'art. 192 c.p.p. e erronea applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.; (2) violazione di legge per mancanza del dolo specifico di evasione, sostenendo l'assenza di prova della finalità evasiva; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione osserva che le censure sul travisamento della prova e sulla violazione dell'art. 192 c.p.p. sono inammissibili quando mirano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto; rileva inoltre che le doglianze sul dolo specifico investono apprezzamenti di merito non sindacabili se sorretti da motivazione congrua. Quanto alle attenuanti generiche, ritiene legittimo il diniego in presenza di precedenti penali e assenza di elementi positivi valorizzabili.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ribadisce che non è consentito trasformare in vizio di violazione dell'art. 192 c.p.p. una censura che, in realtà, contesta la valutazione della prova; ritiene poi che la motivazione d'appello abbia dato conto in modo logico e coerente della sussistenza della fattispecie, valorizzando l'assenza di prova dei pagamenti, l'anomalia delle fatture, la cessazione dell'attività della ditta emittente e l'assenza di una plausibile ragione economica dell'operazione di cessione clienti; infine considera corretto il diniego delle attenuanti generiche per la presenza di precedenti penali e la mancanza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 D. Lgs. n. 74/2000

    Integra il reato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, quando sia finalizzata a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA.

  • art. 192 c.p.p.

    La sua asserita violazione non può essere dedotta in cassazione per contestare l'omessa o erronea valutazione della prova, perché ciò attiene al merito e non a una nullità processuale.

  • art. 533 c.p.p.

    La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è invocata dal ricorrente, ma la Corte ritiene la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 606 c.p.p.

    primo comma, lett. c) ed e)

    Delimita i motivi deducibili in cassazione; non consente di superare i limiti della censura motivazionale trasformandola in violazione di legge processuale.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato con riferimento ai requisiti della motivazione, ma la sua evocazione non rende deducibile in cassazione una critica alla valutazione del compendio probatorio.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la sua violazione, in concreto, è stata ritenuta non deducibile nei termini proposti dal ricorrente.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali, non essendo sufficiente il mero stato di incensuratezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per contestare il convincimento del giudice di merito; tali profili, se del caso, possono rilevare solo come vizio della motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.
  • Le censure che contestano la sussistenza del dolo specifico e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione quando sollecitano un diverso apprezzamento delle prove rispetto a quello già logicamente e congruamente compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la motivazione può fondarsi su indici fattuali convergenti, quali l'assenza di prova dei pagamenti, l'anomalia delle causali e degli importi, la mancanza di una plausibile giustificazione economica dell'operazione e l'inesistenza di adeguata documentazione contrattuale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi valutabili e dei precedenti penali dell'imputato; non è sufficiente, di regola, il solo dato dell'incensuratezza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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