Cassazione Civile, Ordinanza n. 07778/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due proprietari di unità immobiliare per il pagamento di somme pretese dal condominio. In primo grado l'opposizione al decreto era stata accolta solo parzialmente; in appello i proprietari avevano impugnato la decisione, mentre il condominio aveva proposto appello incidentale. La Corte d'appello ha respinto l'appello principale e, accogliendo quello incidentale, ha dichiarato infondata l'opposizione e confermato la debenza della somma ingiunta. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con plurimi motivi, ma successivamente hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e dichiara estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non provvede sulle spese perché il condominio non ha svolto attività difensiva in cassazione e esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma per effetto dell'estinzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando ritualmente depositata.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso di estinzione conseguente a rinuncia, secondo quanto richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente comporta l'estinzione del processo di legittimità, senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- Se la parte intimata non svolge attività difensiva in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude, nel caso concreto richiamato dalla Corte, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
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