Cassazione Civile, Ordinanza n. 31625/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un ex dirigente medico per ottenere il risarcimento del danno da omissione contributiva: egli deduceva che, in un lungo periodo di rapporto, l'ente datore di lavoro avesse illegittimamente escluso dall'imponibile contributivo alcune somme corrisposte per l'attività svolta in regime di plus orario, con conseguente liquidazione di una pensione inferiore a quella spettante. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola generica e non provata. La Corte d'appello, disposta consulenza contabile, aveva invece accolto la domanda, qualificando i compensi da plus orario come proventi connessi al rapporto di lavoro dipendente e quindi soggetti a contribuzione ex art. 12 l. n. 153/1969, con conseguente condanna al risarcimento del maggior danno pensionistico. La fondazione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme che disciplinerebbero il plus orario e dell'art. 12 l. n. 153/1969, sostenendo che quei compensi fossero di attività libero-professionale e non retributivi; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, contestando l'interpretazione degli accordi collettivi e aziendali; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., invocando il giudicato formatosi in un diverso giudizio tra l'ente e l'INPS sulla non assoggettabilità a contribuzione di tali compensi; 4) violazione degli artt. 2116 e 1218 c.c., negando la responsabilità dell'ente in presenza di quel giudicato; 5) violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il lavoratore avrebbe concorso al danno per non aver chiesto la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962; 6) violazione degli artt. 2116 c.c. e 13 l. n. 1338/1962, lamentando che il danno non fosse stato liquidato secondo il meccanismo della rendita vitalizia. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi e ha confermato la decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della fondazione, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'ente responsabile dell'omissione contributiva e lo aveva condannato al risarcimento del danno pensionistico quantificato in euro 98.106,95. La Corte ha affermato, tra l'altro, che per il periodo controverso si applicava la disciplina successiva al d.P.R. n. 348/1983 e che, in base alla corretta lettura degli accordi collettivi e al riparto dell'onere della prova, i compensi per plus orario erano riconducibili al rapporto di lavoro dipendente e quindi imponibili ai fini contributivi. Ha inoltre escluso l'efficacia vincolante del giudicato invocato dall'ente nei confronti del lavoratore rimasto estraneo a quel giudizio, ha ribadito l'autonomia tra azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. e azione per rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962, e ha ritenuto corretto il criterio di liquidazione del danno come differenza tra pensione dovuta e pensione effettivamente percepita. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo
Norma processuale richiamata quale base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
artt. 60 ss. d.P.R. n. 348/1983
La ricorrente li invoca come disciplina del plus orario; la Corte osserva che non si applicano al periodo controverso, perché successivamente sopravvenuta altra disciplina.
I proventi causalmente collegati al rapporto di lavoro dipendente rientrano nell'imponibile contributivo; la Corte lo applica ai compensi per plus orario nel periodo controverso.
I motivi che denunciano l'erronea interpretazione degli accordi collettivi sono inammissibili perché si limitano a opporre una lettura alternativa senza indicare una reale violazione dei canoni ermeneutici.
Richiamato insieme agli altri canoni interpretativi: la censura è inammissibile se non indica specificamente in che modo la lettura sistematica avrebbe imposto un diverso esito.
Il giudicato fa stato solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa; non è opponibile al lavoratore rimasto estraneo al diverso giudizio tra ente e INPS.
La responsabilità risarcitoria per omissione contributiva copre il danno da minor trattamento pensionistico; la liquidazione può avvenire in base alla differenza tra pensione dovuta e percepita.
Presuppone una presunzione di colpa del debitore inadempiente; la Corte la richiama come base della responsabilità dell'ente per omissione contributiva.
L'eccezione di concorso colposo del danneggiato è respinta, anche perché non è stato assolto l'onere di provare che la condotta alternativa avrebbe ridotto il danno.
La costituzione della rendita vitalizia è un rimedio distinto e autonomo rispetto all'azione risarcitoria; la scelta del lavoratore rende inapplicabile il relativo meccanismo nella liquidazione del danno ex art. 2116 c.c.
art. 33 CCNL Aris Anmirs 1989/1991
Invocato dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma dei compensi per plus orario; la Corte non accoglie la censura.
art. 50 CCNL Aris Anmirs 1994/1997
Invocato dalla ricorrente; la Corte ritiene non decisiva la censura interpretativa proposta.
d.P.R. n. 270/1987
Segna il mutamento di disciplina: dal 1 gennaio 1986 gli effetti economici configurano le prestazioni in plus orario come inerenti al rapporto di impiego.
d.P.R. n. 287/1990
Citato come ulteriore fonte della disciplina successiva che riconduce il plus orario al rapporto di impiego.
Richiamato anche per escludere il concorso colposo del lavoratore, in assenza di prova della rilevanza causale della condotta alternativa.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola di esse rende il motivo inammissibile o comunque improduttivo di cassazione per carenza di interesse.
- La qualificazione dei compensi ai fini contributivi dipende dalla disciplina normativa e contrattuale concretamente applicabile al periodo controverso; non è utilizzabile una disciplina precedente se nel frattempo la regolazione del rapporto è mutata.
- Per superare la qualificazione operata dal giudice di merito in tema di interpretazione contrattuale non basta proporre una lettura alternativa: occorre indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in quale passaggio interpretativo.
- Il giudicato formatosi tra alcuni soggetti non è opponibile ai terzi rimasti estranei al relativo processo, anche se il tema giuridico è analogo; l'efficacia di cui all'art. 2909 c.c. resta circoscritta alle parti del giudizio, ai loro eredi e aventi causa.
- Nelle controversie da omissione contributiva, l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. e l'azione per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 sono autonome e alternative; la scelta di una non è condizionata dall'esercizio infruttuoso dell'altra.
- Il danno da omissione contributiva, quando si traduce in un minor importo pensionistico e non nella perdita totale del diritto a pensione, va liquidato come differenza tra il trattamento dovuto e quello effettivamente percepito nel periodo considerato.
- Il concorso colposo del danneggiato non può essere affermato in modo astratto: chi lo invoca deve provare che l'eventuale condotta alternativa del creditore avrebbe concretamente ridotto il danno.
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