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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37016/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto due distinti appelli in Cassazione. Moukrim Youssef ha dedotto vizi processuali: (1) illegittima dichiarazione di assenza all'udienza del 17/10/2016 nonostante fosse sottoposto all'obbligo di dimora in comune diverso rispetto alla sede del processo e non fosse stato tradotto né autorizzato a partecipare (violazione del diritto di partecipazione e nullità assoluta); (2) contestazione della celebrazione con rito immediato anziché con citazione diretta, per presunta mancanza dei presupposti di cui all'art. 588 c.p. (assenza di lesioni gravi). Mellouk Yassine ha dedotto violazione di legge e mancanza/contraddittorietà della motivazione, lamentando l'omessa risposta ad argomentazioni difensive in appello e contraddittorietà nella valutazione della sua condotta (incoerenza tra riconoscimento di non avere volontà aggressiva e valutazione di aver partecipato alla rissa e brandito coltello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Moukrim Youssef sul profilo processuale relativo alla dichiarazione di assenza e ha annullato le sentenze di primo e secondo grado nei suoi confronti, rinviando il processo al Tribunale di Ascoli Piceno per il giudizio (perché la dichiarazione di assenza, in presenza di obbligo di dimora in comune diverso e senza traduzione, integra nullità assoluta). Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso di Mellouk Yassine, ritenendolo diretto a un sindacato di merito sui fatti e sulle valutazioni di credibilità, precluse alla Cassazione salvo manifesta illogicità; per Mellouk ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e una sanzione a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    Richiamata per il principio secondo cui, se l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento (es. restrizione della libertà personale), il giudice deve disporre d'ufficio il rinvio e la traduzione senza necessità di istanza.

  • art. 178 c.p.p.

    Rilevata nella valutazione della nullità relativa alla regolare costituzione del contraddittorio; la dichiarazione di assenza illegittima incide sulla vocatio in iudicium.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata con riferimento agli effetti sulla regolare costituzione del contraddittorio e alle nullità derivanti.

  • art. 588 c.p.

    Citato dalla difesa in relazione alla scelta del rito (immediato vs udienza preliminare): la presenza o meno di lesioni gravi/gravissime incide sull'esercizio dell'azione penale e sul rito, ma la Cassazione non ha accolto tale censura per Moukrim, ritenendo risolutivo il profilo processuale dell'assenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente Mellouk alle spese processuali e per la previsione di sanzione a carico del ricorrente per ricorso manifestamente inammissibile o colposo.

  • Sez. U., n. 7635 del 30/9/2021 (dep. 2022), Costantino

    Richiamata come principio di diritto: la condizione di restrizione della libertà personale può integrare 'in re ipsa' legittimo impedimento e impone al giudice l'obbligo d'ufficio di rinvio e traduzione dell'imputato, salvo espresso rifiuto.

  • Sez. U., n. 35399 del 26/6/2010, F.

    Precedente che equipara la condizione dell'imputato detenuto/agli arresti domiciliari alla necessità di assicurare la sua presenza in udienza salvo rinuncia; conferma la natura assoluta della nullità quando la traduzione non è disposta.

  • Sez. 6, n. 26622 del 19/5/2022, Mouhamed

    Giurisprudenza di legittimità confermativa del principio secondo cui l'obbligo di dimora in comune diverso costituisce legittimo impedimento che impone il rinvio e la traduzione d'ufficio.

Massime di principio

  • La mera assenza dell'imputato all'udienza non può essere dichiarata se l'imputato è sottoposto, per il medesimo procedimento, a misura limitativa della libertà personale (es. obbligo di dimora) in un comune diverso: in questo caso sussiste un legittimo impedimento "in re ipsa" e il giudice deve disporre il rinvio e la traduzione d'ufficio, salvo espresso rifiuto dell'imputato.
  • La mancata traduzione e la dichiarazione di assenza nonostante tale misura integrano una nullità assoluta che colpisce la regolare costituzione del contraddittorio e comporta l'annullamento con rinvio delle sentenze.
  • L'imputato non ha l'onere di chiedere autorizzazione al giudice per essere tradotto: è sufficiente che la situazione di impedimento sia nota al giudice perché questi agisca d'ufficio.
  • La Cassazione non è sede per riesaminare le critiche di merito sulla valutazione della prova e della credibilità, salvo che non emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; i ricorsi fondati solo su riconsiderazioni fattuali sono, di norma, inammissibili.
  • La presentazione di ricorso in Cassazione manifestamente inammissibile o fondato su censure di merito può comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) a carico del ricorrente.

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