Cassazione Penale, Sentenza n. 44208/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato condannato per il reato previsto dall'art. 483 c.p. per aver falsamente attestato alla Direzione della Motorizzazione civile lo smarrimento della patente, quando in realtà la patente gli era stata sequestrata dalle autorità tedesche dopo essere stato colto in stato di ebbrezza alla guida; con la falsa dichiarazione aveva ottenuto un permesso provvisorio e successivamente una nuova patente. In appello si era dedotto che mancasse il dolo perché l'imputato, per ignoranza della lingua tedesca e in buona fede, avrebbe ritenuto che si trattasse di smarrimento. Si impugnava altresì la confisca della nuova patente, sostenendo che la misura fosse facoltativa e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il dolo potesse essere logicamente desunto dalle circostanze e dalle modalità della condotta: l'ipotesi alternativa della buona fede, fondata sull'ignoranza della lingua tedesca, è priva di base logica e non persuadente. Ha altresì confermato la legittimità della confisca, motivandola con la strumentalità della patente ottenuta tramite la falsità (la patente è il "frutto" o lo strumento della messa in scena). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma applicata per la fattispecie di falsa attestazione a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto integrato il reato perché l'attestazione di smarrimento è risultata consapevolmente falsa e finalizzata a ottenere un documento abilitativo alla guida.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite formale ai motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso è stato svolto nei limiti richiesti e pertanto sono stati valutati i motivi ammessi, mentre censure vaghe o prive di specificità sono inammissibili.
Norma che dispone le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020)
Principio richiamato secondo cui l'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive del fatto attraverso un processo logico-deduttivo volto a ricostruire la rappresentazione e la volontà dell'agente.
Massime di principio
- Il dolo nelle attestazioni false a pubblici ufficiali può essere logicamente desunto dalle circostanze materiali e dalla modalità di comportamento dell'agente; non è necessario un'ammissione esplicita di volontà dolosa.
- L'ignoranza della lingua straniera o la presunta buona fede non basta, di per sé, a escludere il dolo quando la ricostruzione concreta dei fatti rende inverosimile la buona fede.
- La confisca di un documento ottenuto tramite una dichiarazione falsa può essere motivata dalla strumentalità della cosa: se il bene è il frutto o lo strumento reso disponibile dalla condotta illecita, la misura è giustificabile.
- In Cassazione, motivi generici, privi di specificità o manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili; ne consegue anche l'applicazione delle sanzioni previste per l'inammissibilità (spese e ammenda).
- Quando si contesta il dolo in appello o in cassazione è necessario proporre elementi concreti e logicamente compatibili con la ricostruzione dei fatti che rendano plausibile l'assenza di consapevolezza della falsità.
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