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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11898/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso contro un estratto di ruolo conosciuto tramite accesso all'area personale del sito dell'agente della riscossione, deducendo l'assenza o il difetto di notifica delle cartelle prodromiche, l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi, la decadenza e la prescrizione dei crediti erariali, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. I giudici tributari di merito avevano rigettato le domande. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi; il primo denunciava la violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 110/2024, sostenendo che lo ius superveniens, ampliando i casi di diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella non validamente notificata, fosse applicabile ai giudizi pendenti e rilevante nel caso concreto perché, dopo la richiesta di finanziamento a un intermediario, gli era stato negato un mutuo a causa dei debiti iscritti a ruolo. Gli altri motivi erano subordinati e riguardavano l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza, la mancanza di indicazione del calcolo degli interessi e la prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile ai processi pendenti la modifica dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 introdotta dal d.lgs. n. 110/2024, che amplia i casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata. Ha affermato che l'interesse alla tutela immediata può essere dimostrato anche in cassazione mediante deposito documentale ex art. 372 c.p.c. o fino all'adunanza camerale, e che la specifica allegazione del pregiudizio subito in relazione a operazioni di finanziamento va esaminata dal giudice di rinvio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; eccezioni iniziali e successiva introduzione delle lett. d) ed e)

    La norma, come modificata dal d.lgs. n. 110/2024, va applicata ai processi pendenti e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata quando il debitore dimostri un pregiudizio, tra l'altro, in relazione a operazioni di finanziamento.

  • d.lgs. n. 110 del 29.7.2024, art. 12

    La novella ha ampliato i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella e si applica ai giudizi in corso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 372 c.p.c.

    È ammesso il deposito di documenti in cassazione per dimostrare la persistenza dell'interesse ad agire.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato quale una delle ipotesi originarie di pregiudizio idoneo a consentire la diretta impugnazione del ruolo.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale ulteriore ipotesi originaria di pregiudizio rilevante per la diretta impugnazione del ruolo.

Massime di principio

  • La modifica normativa che amplia i casi di impugnabilità diretta dell'estratto di ruolo e della cartella non validamente notificata si applica ai processi pendenti, incidendo immediatamente sulla tutela azionabile dal debitore.
  • L'interesse ad agire nella contestazione dell'estratto di ruolo può essere provato anche nel giudizio di legittimità, mediante deposito documentale o comunque fino alla fase camerale, se il fatto costitutivo del pregiudizio sia sopravvenuto o documentabile successivamente.
  • Quando il ricorso deduce un pregiudizio rientrante nelle ipotesi legali di diretta impugnabilità, la questione di fatto relativa alla sussistenza di tale pregiudizio deve essere esaminata dal giudice di rinvio.
  • Se il primo motivo, fondato su ius superveniens applicabile al processo pendente, è accolto, i motivi che investono nel merito la validità delle cartelle restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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