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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16621/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per concorso in furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto lamentava l'inosservanza di norme processuali per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto generico perché non specificava gli elementi posti a fondamento della censura e non confrontava adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata, impedendo alla Corte di individuare i rilievi e di svolgere il sindacato richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. perché non indicava puntualmente gli elementi su cui fondare la doglianza relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come base del concorso di persone nel reato per il furto contestato.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto oggetto di condanna confermata.

  • art. 625 c.p.

    Indicate come circostanze aggravanti del furto pluriaggravato.

  • art. 61 c.p.

    Indicata come aggravante comune applicata al furto contestato.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'adozione immediata di una formula di proscioglimento, ma la doglianza è stata ritenuta generica.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato quale parametro di specificità del motivo di ricorso, ritenuto non rispettato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicata dalla condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza di mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere formulata in modo specifico, indicando gli elementi di fatto e di diritto che imporrebbero una causa di proscioglimento immediato; la mera censura astratta è inammissibile.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non consente alla Corte di cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi.
  • La violazione del requisito di specificità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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