Cassazione Civile, Ordinanza n. 31839/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento di una nota dell'Agenzia. La nota aveva confermato un'ingiunzione di pagamento relativa a somme connesse all'eccedenza di apparecchi da gioco installati presso esercizi commerciali rispetto ai limiti quantitativi precedenti. Secondo la ricorrente, la controversia non riguardava una mera pretesa patrimoniale dell'Amministrazione in un rapporto paritetico, ma l'illegittimo esercizio del potere di vigilanza e controllo previsto dalla disciplina del 2010: l'Agenzia avrebbe dovuto svolgere correttamente gli accertamenti per individuare gli apparecchi eccedentari, la loro riferibilità ai singoli concessionari e la corretta ripartizione degli oneri. Il ricorso sosteneva quindi che la giurisdizione dovesse spettare al giudice amministrativo perché la lite investiva l'esercizio di un potere autoritativo e la sua legittimità, non una semplice obbligazione corrispettiva. In subordine, la ricorrente contestava anche la qualificazione della somma di 300 euro per apparecchio come corrispettivo, sostenendo che si trattasse piuttosto di una misura di natura sanzionatoria o comunque legata a una tolleranza temporanea del legislatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia si collocasse a valle del contratto di concessione e avesse ad oggetto il pagamento di somme previste dalla legge come corrispettivo per la scelta del concessionario di mantenere in uso gli apparecchi eccedentari nella fase transitoria. La norma del 2010, pur inserita in un programma pubblico di contrasto al gioco illecito e all'evasione fiscale, attribuisce all'Amministrazione un'attività di censimento e accertamento priva, in questa fase, di discrezionalità autoritativa idonea a radicare la giurisdizione esclusiva amministrativa; la questione riguarda invece l'esistenza e l'entità di un'obbligazione pecuniaria da corrispettivo, rientrante nella giurisdizione ordinaria ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. La Corte ha inoltre precisato che la pretesa dell'Amministrazione discende da un criterio legale di ripartizione del dovuto e che l'eventuale pluralità di letture della disciplina non muta la natura della controversia, che resta relativa a canoni, indennità o altri corrispettivi nella fase esecutiva della concessione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lettera c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva della concessione, nonché sulle questioni connesse ad adempimento e inadempimento, salvo che l'Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
Richiamato come norma processuale a fondamento del ricorso per motivi di giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Richiamato come base costituzionale del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
art. 1, comma 81, legge 13 dicembre 2010, n. 220
La disposizione è letta come disciplina di un programma straordinario di controlli e censimento degli apparecchi da gioco, con previsione transitoria che consente al concessionario di mantenere gli apparecchi eccedentari pagando 300 euro mensili per ciascuno e, in via residuale, con riparto tra tutti i concessionari se gli apparecchi non sono riferibili a un singolo operatore.
Richiamato per qualificare la fonte dell'obbligazione di pagamento come legale, in via residuale e suppletiva, nel caso di apparecchi eccedentari non imputabili a un singolo concessionario.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuare soprattutto attraverso la causa petendi e la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
- Nelle concessioni di pubblici servizi, la giurisdizione del giudice ordinario si estende alle controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi maturati nella fase esecutiva del rapporto, nonché sulle questioni relative ad adempimento e inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa permane solo quando l'Amministrazione, anche nella fase esecutiva, esercita poteri autoritativi tipizzati dalla legge; in difetto di tali poteri, la lite resta di natura paritetica.
- La previsione legislativa che consente al concessionario di mantenere temporaneamente un'utilizzazione eccedentaria dietro pagamento di una somma predeterminata configura un'obbligazione corrispettiva, non una sanzione, se il pagamento è collegato alla libera scelta di conservare il bene o il servizio oltre il limite.
- La controversia sulla correttezza dei criteri applicati dall'Amministrazione per l'accertamento e la ripartizione di un corrispettivo legale non trasforma automaticamente la lite in una controversia su poteri autoritativi, quando la domanda sostanziale resta quella di negare l'esistenza o l'ammontare dell'obbligazione pecuniaria.
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