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Sentenza

Sentenza del 04/05/2022 n. 93 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento IRAP, IRPEF e IVA per gli anni 2006-2009, sostenendo che l'Agenzia aveva disconosciuto costi legati a fatture per operazioni inesistenti e considerato compensi professionali non dichiarati; la CTP e la CTR avevano annullato gli avvisi ritenendo violato l'art. 12 comma 7 della L. 212/2000 per omessa effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7322/2017, ha cassato la sentenza della CTR limitandosi a rilevare che nel caso non vi erano state indagini nei locali professionali ma solo richieste documentali (indagini "a tavolino"), quindi il contraddittorio endoprocedimentale non era necessario per tributi non armonizzati (IRPEF/IRAP) mentre la questione rimaneva diversa per l'IVA; la Cassazione ha rimesso le questioni di merito alla CTR. Sulla prosecuzione del giudizio il punto decisivo è stato poi la riassunzione del giudizio dopo il rinvio: il contribuente ha riassunto tardivamente e ha chiesto la rimessione in termini lamentando mancata comunicazione del deposito dell'ordinanza della Cassazione.

La decisione

Il giudice di rinvio ha dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini. Ha rigettato la richiesta di rimessione nei termini perché, ai sensi dell'art. 63 dlgs n. 546/1992, il termine per la riassunzione decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza (la Cassazione aveva depositato l'ordinanza il 22/03/2017) e non dalla comunicazione del deposito; inoltre il contribuente si era costituito nel giudizio di legittimità e il suo difensore aveva l'onere di informarsi sull'esito, per cui non sussisteva giustificazione per la rimessione. Conseguentemente gli atti impugnati sono divenuti definitivi e il contribuente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente grado (liquidate in complessivi Euro 4.500 e Euro 2.000 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 12 comma 7

    Il contraddittorio endoprocedimentale è richiesto quando l'Amministrazione svolge atti istruttori che implicano accessi/indagini presso i locali del contribuente; non è invece obbligatorio se l'accertamento si fonda esclusivamente su richieste documentali e verifiche 'a tavolino', salvo diversa disciplina per tributi armonizzati (es. IVA)

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 63

    Il termine per la riassunzione del giudizio rinviato dalla Corte di Cassazione decorre dalla pubblicazione (deposito) della sentenza/ordinanza e non dalla comunicazione del deposito alla parte; la conoscibilità legale della pronuncia coincide con il suo deposito

  • Decreto-legge 16 settembre 2016, n. 168, conv. L. 11 novembre 2016, n. 197 (riforma procedura di cassazione, c.d. 'cameralizzazione')

    La Cassazione può decidere in camera di consiglio non partecipata adottando motivazione semplificata; le parti possono comunque depositare memorie, ma l'adozione della procedura camerale implica che la parte costituita deve vigilare sull'esito del giudizio

  • Decreto Legislativo 28 settembre 2015, n. 156 - artt. richiamati

    art. 9 co.1 lett. bb; art. 12 co.1

    Norme richiamate per individuare i termini applicabili alla riassunzione; nel caso concreto è stato richiamato il termine semestrale per la riassunzione del giudizio dopo il deposito della pronuncia

  • Cassazione civile/tributaria - giurisprudenza rilevante

    es. Cass. n. 7322/2017; Cass. n. 15206/2021; Cass. n. 12544/2015; Cass. n. 5223/2019

    Orientamenti della Suprema Corte utilizzati: (i) distinzione tra indagini 'in loco' e 'a tavolino' ai fini dell'obbligo di contraddittorio; (ii) conferma che il termine per riassunzione decorre dal deposito; (iii) ammissibilità della rimessione in termini solo se giustificata da comprovata impossibilità e non quando la parte, costituita nel giudizio di cassazione, ometta per negligenza di informarsi; (iv) estinzione del processo e definitività degli atti in caso di mancata o tardiva riassunzione

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dello Statuto del contribuente è dovuto quando l'Amministrazione svolge attività istruttorie presso i locali del contribuente o compie atti che richiedono il confronto 'in situ'; invece le semplici richieste documentali o verifiche 'a tavolino' non obbligano automaticamente a un contraddittorio endoprocedimentale, specie per tributi non armonizzati.
  • Il termine per la riassunzione del giudizio rinviato dalla Corte di Cassazione decorre dalla pubblicazione/deposito della pronuncia e non dalla comunicazione al singolo difensore/parte: la conoscibilità legale della sentenza coincide con il deposito.
  • La richiesta di rimessione in termini per riassumere un giudizio è ammissibile, ma il richiedente deve fornire giustificazioni concrete e plausibili dell'impedimento; la semplice mancata comunicazione della sentenza non è sufficiente quando la parte si era costituita in Cassazione e quindi aveva l'onere di vigilare.
  • La mancata o tardiva riassunzione del giudizio determina l'estinzione del processo e la definitività degli atti impositivi, con conseguente condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
  • Quando si partecipa o ci si costituisce in un giudizio davanti alla Corte di Cassazione è prudente che il difensore mantenga un sistema di controllo sull'esito (es. verifiche periodiche degli esiti) poiché l'ignoranza del deposito non esonera dagli effetti decadenziali.

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