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Sentenza

Sentenza del 04/05/2022 n. 558 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Canone speciale Rai- Prova di utilizzo diverso dell'apparecchio a carico del contribuente- Debenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sul canone speciale RAI per l'anno 2018 a seguito di accesso della GdF che aveva rilevato la presenza di un apparecchio definito 'televisore' nello studio del contribuente. Il contribuente ha sostenuto che l'apparecchio era utilizzato esclusivamente come monitor per videocamere di videosorveglianza e per la riproduzione di CD/DVD, non per la ricezione di canali televisivi. La questione centrale è l'onere della prova: se la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni impone il pagamento del canone indipendentemente dall'uso concreto, chi deve provare l'idoneità o l'inidoneità dell'apparecchio a ricevere trasmissioni?

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate (avverso la sentenza della CTP che aveva dato ragione al contribuente). Ha ritenuto che, una volta ammessa la detenzione dell'apparecchio, fosse onere del contribuente fornire la prova dell'inidoneità dell'apparecchio a ricevere trasmissioni televisive (ad es. documentazione tecnica, dichiarazione del produttore, prove che dimostrino l'assenza di sintonizzatore o l'impossibilita di ricevere canali). Tale prova non è stata fornita; di conseguenza l'appello è stato accolto e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio (euro 250,00 primo grado e euro 350,00 secondo grado).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    Riferimento procedurale al deposito di note spese e competenze; citato nel ricorso relativo alla condanna alle spese e alla notula per le onoraria. Non incide sul merito sostanziale del canone RAI.

  • Normativa sul canone RAI (principio applicato)

    Principio richiamato dalla sentenza: l'obbligo di pagamento del canone consegue dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni e prescinde dall'uso concreto. Pertanto la prova dell'inidoneità dell'apparecchio a ricevere televisione grava sul detentore dell'apparecchio.

Massime di principio

  • Il canone RAI si basa sulla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni: l'uso effettivo o la limitazione d'uso non esonerano automaticamente dal pagamento.
  • Se durante un accesso ispettivo viene rilevato un apparecchio, quella constatazione costituisce presunzione rilevante della sua esistenza; spetta poi al contribuente dimostrare che l'apparecchio sia inidoneo a ricevere trasmissioni (es. assenza di sintonizzatore, hardware privo di tuner).
  • La semplice definizione verbale dell'apparecchio come 'monitor' o 'televisore' da parte del contribuente non è probatoria di per sé: occorrono documenti tecnici (schede tecniche, dichiarazioni del produttore, perizie tecniche) o elementi oggettivi che attestino l'inidoneità.
  • L'utilizzo dell'apparecchio esclusivamente per impianti di videosorveglianza o per riproduzione di file registrati non esclude la necessità di fornire prova tecnica che il dispositivo non possa ricevere segnali TV.
  • La disdetta o cessazione dell'abbonamento effettuata successivamente all'accertamento non ha efficacia retroattiva rispetto al periodo oggetto del controllo, se non viene fornita documentazione idonea a giustificare l'inidoneità nell'anno contestato.
  • In sede processuale le spese seguono la soccombenza: chi perde il giudizio è condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, come accaduto nel caso.

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