Sentenza del 04/05/2022 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Agevolazioni tributarie - Acquisto di terreni agricoli - Benefici - Revoca - Mancata attestazione della sussistenza dei requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla revoca delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (P.P.C.) connesse all'acquisto di un terreno agricolo: l'Ufficio aveva dichiarato la decadenza delle agevolazioni per mancata presentazione, entro 3 anni dalla registrazione dell'atto, della certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale Agrario (IPA). Il resistente sosteneva invece di possedere i requisiti per l'agevolazione (qualifica di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale e iscrizione alla gestione previdenziale INPS) e che la mancata produzione della certificazione IPA non comportava la decadenza del beneficio.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che il beneficiario avesse al momento dell'atto la qualifica di coltivatore diretto (dichiarata e non contestata) e che, alla luce del DL n.194/2009 e della giurisprudenza della Cassazione (sent. n.19909/2016 e n.14671/2005), l'iscrizione nella gestione previdenziale/integrativa INPS come imprenditore agricolo professionale è requisito prioritario per il riconoscimento delle agevolazioni per la P.P.C.; la mancata presentazione del certificato IPA entro il termine triennale non determinava la decadenza del beneficio nel caso di possesso del requisito principale. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge n. 604/1954 (piccola proprietà contadina)
art. 4 (decadenza triennale per la presentazione della certificazione di possesso dei requisiti)
La decadenza triennale prevista dall'art.4 non opera in modo da escludere automaticamente il beneficio quando sia dimostrabile, per altri mezzi, il possesso del requisito principale (imprenditore agricolo/coltivatore diretto).
DL n. 194/2009
Applicabile alla fattispecie; valorizza l'iscrizione nella gestione previdenziale INPS come requisito sufficiente per l'accesso alle agevolazioni della P.P.C.
Cassazione, sentenza n.19909/2016
Ha ritenuto sufficiente la qualifica di imprenditore agricolo professionale con iscrizione all'INPS per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali connesse alla P.P.C., indipendentemente dalla presentazione della certificazione IPA.
Cassazione, sentenza n.14671/2005
Ha superato la nozione di decadenza triennale ex art.4 legge n.604/1954 in relazione alla certificazione di possesso dei requisiti di imprenditore agricolo principale, favorendo l'accertamento del requisito per altri mezzi.
Massime di principio
- Per le agevolazioni legate alla piccola proprietà contadina (P.P.C.), l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS come imprenditore agricolo professionale o la qualifica di coltivatore diretto al momento dell'atto sono requisiti fondamentali e spesso sufficienti per ottenere il beneficio.
- La mancata presentazione della certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale Agrario entro il termine triennale non determina automaticamente la decadenza delle agevolazioni se il contribuente dimostra il possesso dei requisiti principali con altri mezzi (es. iscrizione INPS, dichiarazioni non contestate nell'atto).
- L'Amministrazione finanziaria dovrebbe verificare l'effettivo possesso dei requisiti previdenziali (iscrizione INPS) prima di intimare la decadenza: eventuali revoche basate unicamente sulla mancata produzione del certificato IPA possono essere impugnate con buone possibilità di successo.
- In casi analoghi è consigliabile conservare e produrre ogni documentazione attestante l'iscrizione INPS e la qualità di coltivatore diretto/IAP; in mancanza della certificazione IPA nei termini, far valere le sentenze di legittimità che ammettono prove alternative del requisito.
- Dal lato procedurale, il contribuente che riceve un avviso di decadenza può impugnare l'atto dinanzi alla CTP; la giurisprudenza recente tende a tutelare il contribuente quando il requisito essenziale è comunque dimostrabile.
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