Cassazione Civile, Ordinanza n. 15060/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda, proposta dall'erede di un soggetto già in servizio come lettore di madrelingua straniera ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, volta ad ottenere l'accertamento del diritto del de cuius a percepire il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito, con progressione economica senza limiti temporali, per l'attività svolta negli anni accademici dal 1° gennaio 2007 al 15 aprile 2013. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame confermando il rigetto di primo grado. Avverso tale sentenza l'erede proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dal difensore, poi comunicato alla controparte dalla cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia tempestivamente depositata dal ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La Corte ha aggiunto che non si applica, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio secondo cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980
Individua la posizione del soggetto originariamente in servizio come lettore di madrelingua straniera, richiamata solo come dato di fatto della pretesa azionata.
Regola la comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia al ricorso per cassazione mediante cancelleria.
Alla rinuncia tempestivamente depositata consegue l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La misura del contributo unificato aggiuntivo non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia tempestivamente depositata al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., una volta eseguita la comunicazione alla controparte prevista dall'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non si applica il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale previsione opera soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le disposizioni che prevedono un aggravio economico di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica.
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