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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00271/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta da una società che lamentava, nei confronti di una società di distribuzione e di altre società cooperative, la contraffazione di un brevetto e di un marchio d'impresa, oltre ad atti di concorrenza sleale. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto. In cassazione la società soccombente ha proposto cinque motivi: i primi due denunciavano una falsa ed erronea interpretazione di fatti di causa e una falsa ed erronea applicazione di norme di diritto; il terzo lamentava la falsa applicazione di norme di legge e l'improponibilità di una domanda riconvenzionale, con riferimento anche alla riunione di cause; il quarto reiterava doglianze su errori di diritto e di fatto; il quinto contestava la regolazione delle spese, sostenendo la soccombenza reciproca e la necessità di compensazione. Il ricorso, tuttavia, non esponeva in modo chiaro e sufficiente i fatti di causa essenziali, né rendeva comprensibile il collegamento tra censure e decisione impugnata; inoltre diversi motivi erano formulati con categorie di vizio non previste dall'art. 360 c.p.c. o senza specifica indicazione delle norme violate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. per la mancanza di una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi, non surrogabile mediante la trascrizione di dispositivi o il richiamo ad atti del fascicolo. Ha inoltre ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due e il quarto perché formulati come censura di "falsa ed erronea interpretazione di fatti di causa" e quindi fuori dai motivi tipizzati dell'art. 360 c.p.c., oltre che privi di un'effettiva indicazione e comparazione delle norme asseritamente violate; il terzo perché, nella parte relativa alla riunione di cause, investiva un potere ordinatorio non censurabile in cassazione ed era comunque privo di autosufficienza; il quinto perché la questione delle spese si fondava su una pretesa soccombenza reciproca non resa intelligibile dalla carenza espositiva e, in ogni caso, la mancata compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore di tutte le controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    "chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e sufficiente dei fatti sostanziali e processuali essenziali, funzionale alla comprensione dei motivi; il difetto di tale esposizione determina inammissibilità e non può essere sanato mediante il rinvio ad atti del fascicolo o alla sola lettura dei motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono rientrare nelle categorie tipiche di censura previste dal codice; formule come "falsa ed erronea interpretazione di fatti di causa" non costituiscono, di per sé, un vizio ammissibile e non sostituiscono la puntuale deduzione di un error iuris o di un vizio processuale tipizzato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Chi deduce violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma violata o dei punti della sentenza in contrasto con essa.

  • art. 366 c.p.c.

    L'autosufficienza del ricorso impone che i fatti e le censure siano esposti in modo tale da consentire alla Corte la verifica immediata dell'ammissibilità e della fondatezza delle doglianze.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere autonoma, chiara e completa quanto basta a rendere comprensibili le censure; non è consentito affidare alla Corte il compito di ricostruire la vicenda attingendo ad altri atti processuali.
  • La tipizzazione dei motivi di ricorso impone che ogni censura sia sussunta in una delle categorie dell'art. 360 c.p.c.; una doglianza formulata in termini generici o impropri è inammissibile.
  • Per denunciare la violazione di legge non basta affermare che la sentenza ha errato: occorre indicare le norme violate, spiegare il loro significato precettivo e confrontarlo puntualmente con la decisione impugnata.
  • Le questioni attinenti alla riunione dei procedimenti, in quanto espressione di potere ordinatorio e di mera opportunità, non sono normalmente sindacabili in cassazione.
  • La mancata compensazione delle spese di lite non è, di regola, censurabile in cassazione, poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la condanna alle spese può essere adottata anche senza una specifica motivazione sul mancato uso del potere di compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMarchiBrevettiConcorrenza sleale
RamiProcesso civileProprietà intellettualeCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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