Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un assegno bancario intrasferibile compilato dal ricorrente con importo di euro 100.000 e indicazione della società resistente come beneficiaria. Il ricorrente afferma di averlo compilato solo come promemoria interno di un futuro prestito e di non averlo mai volontariamente consegnato alla società; denuncia inoltre lo smarrimento del titolo e sostiene che esso sia stato abusivamente riempito o comunque posto in circolazione contro la sua volontà. La società, tuttavia, ottiene decreto ingiuntivo sulla base dell'assegno. L'opponente deduce in cassazione: 1) violazione dell'art. 1988 c.c. e della legge assegno, sostenendo che un assegno nullo e non consegnato non può valere come promessa di pagamento e che, in mancanza di traditio, la dichiarazione non sarebbe recettizia verso il beneficiario; 2) omesso esame e violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che non gli sia stata consentita la prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale sotteso al titolo e che siano state rigettate prove testimoniali rilevanti; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale che assumeva riproposta in appello.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, afferma che l'assegno bancario compilato dal traente con l'indicazione del beneficiario e l'importo, pur nullo come titolo di credito se privo di data o luogo, vale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., salvo che il traente provi una funzione diversa del documento o che esso sia stato posto in circolazione contro la sua volontà; la sola denuncia di smarrimento non è sufficiente a neutralizzare tale effetto. Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene corretto in astratto il principio secondo cui l'opponente a decreto ingiuntivo può provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, ma dichiara inammissibile la censura perché la corte territoriale ha già valutato la non decisività/inidoneità delle prove richieste e il ricorrente non ne dimostra adeguatamente la decisività. Quanto al terzo motivo, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non è riportato né localizzato in modo idoneo il contenuto della domanda riconvenzionale e del motivo di appello su cui si assume l'omessa pronuncia. Restano ferme la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    L'assegno bancario compilato con indicazione del beneficiario può valere come promessa di pagamento; l'effetto di inversione dell'onere della prova opera solo verso il destinatario della promessa, mentre il traente può vincere la presunzione provando una diversa funzione del titolo o la circolazione contro la sua volontà.

  • art. 1 R.D. n. 1736 del 1933

    La mancanza di requisiti formali dell'assegno comporta la nullità del titolo di credito, ma non impedisce, se il beneficiario è indicato, che esso assuma valore di promessa di pagamento.

  • art. 2 R.D. n. 1736 del 1933

    Richiamato insieme all'art. 1 per affermare la nullità cartolare del titolo privo dei requisiti formali essenziali.

  • art. 2697 c.c.

    Il tema dell'onere probatorio viene richiamato in relazione alla prova del rapporto fondamentale e della diversa funzione del titolo, gravando sul traente la prova contraria rispetto alla promessa di pagamento risultante dal documento.

  • art. 1813 c.c.

    Citate dal ricorrente in relazione alla prospettata esistenza di un diverso rapporto fondamentale, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al diritto alla prova e alla dedotta mancata ammissione delle testimonianze.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specifica localizzazione e autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato come parametro per censurare le decisioni istruttorie solo quando il giudice escluda la prova per ragioni astratte o processualmente errate, non quando esprima una valutazione di non decisività/inconcludenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • L'assegno bancario compilato dal traente con l'indicazione del beneficiario e dell'importo, pur se nullo come titolo di credito per difetto di requisiti formali, può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del traente.
  • Per vincere l'efficacia probatoria della promessa di pagamento incorporata nel titolo, il traente deve provare rigorosamente che il documento aveva una funzione diversa da quella di assumere un impegno verso il beneficiario oppure che il titolo è stato messo in circolazione contro la sua volontà; la sola denuncia di smarrimento non è sufficiente.
  • La prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale è ammissibile nell'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su promessa di pagamento, ma in cassazione occorre censurare specificamente la valutazione di decisività delle prove e dimostrare perché il loro mancato esame sia stato effettivamente decisivo.
  • La censura per omessa pronuncia richiede rigorosa autosufficienza: il ricorrente deve indicare in modo chiaro il contenuto della domanda o del motivo di appello asseritamente trascurato e la sua localizzazione nell'atto di impugnazione; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione non basta allegare genericamente la mancata ammissione di prove: occorre indicare con precisione la decisività del mezzo istruttorio e il nesso tra prova richiesta e fatto controverso.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniTitoli di credito
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.