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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06214/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore per ottenere differenze retributive maturate nel rapporto svolto alle dipendenze di una cooperativa/subfornitrice, con chiamata in solido del committente e della società intermedia. I giudici di merito hanno ritenuto che i rapporti formalmente qualificati come trasporto e subtrasporto integrassero, in sostanza, appalti di servizi di trasporto, con applicazione della responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La società ricorrente ha impugnato la decisione articolando sei motivi: 1) falsa applicazione delle norme sul trasporto e sull’appalto e dei criteri di interpretazione contrattuale, contestando la riqualificazione in appalto di servizi di trasporto; 2) conseguente inapplicabilità dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 ai contratti di trasporto e ai contratti misti, anche alla luce della disciplina sulla responsabilità solidale nel trasporto; 3) errore sulla prescrizione dei crediti retributivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse applicato il principio della decorrenza dalla cessazione del rapporto in modo non corretto; 4) violazione del principio di non contestazione sul requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini della prescrizione; 5) erronea valutazione probatoria del verbale ispettivo INPS, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto consentire di desumere il pagamento delle retribuzioni dovute per le ore contrattualizzate; 6) omessa pronuncia su domande ed eccezioni subordinate riguardanti la quantificazione del credito, l’inquadramento e l’orario di lavoro effettivo, nonché la detrazione di quanto già corrisposto dalla datrice di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei rapporti come appalto di servizi di trasporto, valorizzando la durata continuativa, la pluralità e sistematicità delle prestazioni, la predeterminazione del corrispettivo, l’autonomia organizzativa dell’esecutore, l’impiego di mezzi e personale propri e l’assunzione del rischio d’impresa. Da ciò ha fatto discendere l’applicabilità dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 e, quindi, della responsabilità solidale per i crediti retributivi. Ha inoltre respinto la doglianza sulla prescrizione, richiamando il principio secondo cui, dopo la riforma del 2012, per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma il termine decorre dalla cessazione del rapporto. Ha dichiarato inammissibile la censura sul requisito dimensionale per difetto di specificità. Ha ritenuto infondata la doglianza sul verbale ispettivo INPS, osservando che tale verbale non prova automaticamente il pagamento delle retribuzioni e che la valutazione del materiale istruttorio non era censurabile nei limiti del ricorso per cassazione, anche per effetto della doppia conforme. Infine, ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la Corte d’appello aveva implicitamente respinto le questioni sul quantum e sulla detrazione di quanto già versato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1678-1702 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che il rapporto fosse un contratto di trasporto e non un appalto di servizi di trasporto

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 286/2005

    invocato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre i servizi eseguiti allo schema del trasporto

  • art. 11 c.c.n.l. trasporto e logistica

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura di trasporto dei servizi e dell’accessorietà di alcune attività

  • art. 83-bis d.l. n. 112/2008

    considerato dalla Corte come disciplina autonoma della responsabilità solidale nel contratto di trasporto, non idonea a escludere la configurabilità dell’appalto; nel caso concreto non applicabile ratione temporis

  • art. 1, comma 248, l. n. 190/2014

    richiamato per la modifica dell’art. 83-bis e per la disciplina della responsabilità solidale del committente nel trasporto

  • art. 1655 c.c.

    norma sull’appalto richiamata per sostenere l’inquadramento giuridico dei rapporti

  • art. 1677-bis c.c.

    richiamato dalla ricorrente e dalla Corte; la Corte ha escluso che la novella impedisca la qualificazione in appalto o l’operatività dell’art. 29 d.lgs. 276/2003

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    ritenuto applicabile agli appalti di servizi di trasporto; la solidarietà opera per i crediti retributivi dei dipendenti dell’appaltatore

  • art. 14 disp. att. cod. civ.

    citato nei motivi in relazione all’interpretazione della disciplina dell’appalto

  • artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c.

    richiamati per contestare l’interpretazione e qualificazione dei contratti operata dai giudici di merito

  • art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.

    richiamato in tema di prescrizione dei crediti di lavoro

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione

  • artt. 11 e 24 Cost.

    invocati nel motivo sulla prescrizione

  • artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove, il principio di non contestazione e la motivazione della sentenza d’appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione e al giusto processo

  • art. 2699 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2700 c.c. sulla forza probatoria degli atti pubblici e dei verbali ispettivi

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per l’efficacia probatoria privilegiata del verbale ispettivo

  • art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004

    citato in relazione ai verbali di accertamento ispettivo

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per la valutazione presuntiva degli elementi probatori

  • art. 1309 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova del pagamento e sugli effetti delle obbligazioni solidali

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo di omessa pronuncia e sul contenuto delle domande

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di omessa pronuncia e interesse ad agire

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l’asserita omessa pronuncia sui motivi di appello

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di omessa pronuncia e di tutela del diritto di difesa

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere la censurabilità del mero dissenso sulla valutazione dei fatti in presenza di doppia conforme

Massime di principio

  • Un rapporto formalmente denominato di trasporto può essere qualificato come appalto di servizi di trasporto quando l’esecuzione sia affidata a un’organizzazione stabile e autonoma di mezzi e personale, per una pluralità di trasporti collegati da continuità, programmazione e corrispettivo predeterminato.
  • Per distinguere il semplice trasporto dall’appalto di servizi di trasporto rilevano, in modo presuntivo, la molteplicità e sistematicità delle prestazioni, la durata del vincolo, l’autonomia organizzativa dell’esecutore, l’assunzione del rischio d’impresa e la finalizzazione a un risultato complessivo non ridotto a singole prestazioni episodiche.
  • La disciplina della responsabilità solidale del committente nel trasporto non esclude, di per sé, la qualificazione del rapporto come appalto di servizi di trasporto, perché si tratta di una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella dell’art. 29 d.lgs. 276/2003.
  • La censura per violazione di legge in cassazione deve indicare specificamente quale affermazione in diritto della sentenza impugnata contrasti con la norma invocata; il mero richiamo di disposizioni astrattamente pertinenti è insufficiente.
  • Dopo la riforma della disciplina dei licenziamenti del 2012, per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, in assenza di un regime di stabilità del posto di lavoro.
  • Il verbale ispettivo fa fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; per le altre circostanze costituisce prova liberamente apprezzabile e non prova automaticamente l’adempimento o il pagamento delle retribuzioni.
  • In presenza di solidarietà passiva, il coobbligato che eccepisce l’avvenuto pagamento deve allegare e provare il fatto estintivo del credito, poiché si colloca nella posizione del debitore principale quanto alle eccezioni opponibili al creditore.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di merito, anche senza affrontare espressamente ogni argomento, risulti logicamente incompatibile con l’accoglimento della domanda o dell’eccezione dedotta, integrando un rigetto implicito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoTrasportoInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

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