Cassazione Penale, Sentenza n. 43418/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che, in assenza di sospensioni, il termine di prescrizione dei reati è spirato il 5/12/2022, anteriore alla sentenza impugnata del 22/12/2022, e che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Atteso ciò, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22/12/2022 sostenendo che la Corte non ha rilevato d'ufficio la prescrizione dei reati ascritti agli imputati (artt. 582, 614, commi 1 e 2, e 612 c.p.), i quali si sono estinti per prescrizione in data 5/12/2022. Il motivo denuncia la violazione degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, c.p. e invoca l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità che impone la rilevazione d'ufficio della prescrizione.
Norme richiamate
Rilevata nella prospettazione del ricorso come norma rilevante ai fini del computo/sospensione della prescrizione; la violazione denunciata riguarda il mancato rispetto delle previsioni che influiscono sul decorso del termine prescrizionale
Richiamato dal ricorrente in relazione alle cause di sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero sospensioni che impedissero l'estinzione del reato alla data del 5/12/2022
art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Richiama la possibilità per il pubblico ministero di proporre impugnazione in Cassazione per ottenere effetti favorevoli all'imputato, giustificando l'interesse del Procuratore Generale a impugnare la sentenza
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa norma per affermare l'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione e, conseguentemente, di pronunciare sentenza di non doversi procedere quando il reato è estinto
Giurisprudenza di legittimità
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819
Principio richiamato secondo cui la prescrizione deve essere rilevata d'ufficio e comporta l'obbligo per la corte di dichiarare l'estinzione del reato se il termine prescrizionale è spirato prima della decisione
Massime di principio
- La prescrizione deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e, se intervenuta prima della sentenza, determina l'estinzione del reato e l'impossibilità di procedere.
- Il pubblico ministero ha la legittimazione a proporre ricorso in Cassazione per ottenere effetti favorevoli all'imputato (art. 568, comma 4-bis c.p.p.); pertanto può impugnare per far valere la prescrizione non rilevata dal giudice di merito.
- Nel calcolo dei termini prescrizionali è essenziale verificare l'eventuale esistenza di sospensioni o interruzioni: in assenza di tali eventi la prescrizione può spirare anche tra la sentenza di merito e la data di emissione della stessa Corte d'appello.
- Quando la Cassazione accerta che la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata, può annullare la decisione senza rinvio perché il reato è estinto.
- Nei procedimenti penali il controllo rigoroso del decorso dei termini di prescrizione da parte delle corti di merito è obbligatorio per evitare decisioni che non tengano conto dell'estinzione per prescrizione.
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