Sentenza del 12/04/2016 n. 550 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ICI - agevolazione prima casa - coniugi con residenze separate - art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 504/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona che aveva riconosciuto al contribuente l'agevolazione ICI per abitazione principale. Il contribuente aveva la residenza anagrafica nell'immobile di Ceriale, ma la coniuge, non legalmente separata, beneficiava già della medesima agevolazione per un'abitazione sita ad Albenga. Il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che non possono essere riconosciute due agevolazioni per abitazione principale a favore dello stesso nucleo familiare. In caso di coniugi con residenze separate, l'agevolazione spetta soltanto per l'immobile individuato come residenza della famiglia, salvo prova di una cessazione o frattura della convivenza familiare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'agevolazione fiscale, in quanto eccezionale, debba essere interpretata restrittivamente e che l'abitazione principale richieda la dimora abituale sia del contribuente sia dei suoi familiari. La residenza della famiglia è stata individuata, in via presuntiva, nella casa coniugale scelta dai coniugi ai sensi dell'art. 144 c.c.; la mera residenza anagrafica separata del contribuente non è sufficiente a fondare una seconda agevolazione. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 350,00.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Ai fini dell'agevolazione ICI, non è sufficiente la dimora abituale del solo contribuente: l'immobile deve costituire l'abitazione principale del nucleo familiare, con la dimora abituale del contribuente e dei familiari, salvo prova di una frattura della convivenza.
Art. 144, comma 1, Codice civile
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
La residenza della famiglia è il luogo individuato concordemente dai coniugi come centro della vita familiare. Tale luogo costituisce il riferimento per individuare l'abitazione principale ai fini dell'agevolazione.
Il domicilio, eventualmente fissato in un luogo diverso, deve essere distinto dalla residenza della famiglia e non determina automaticamente il diritto all'agevolazione per abitazione principale.
Art. 53, Costituzione
Il richiamo al principio di capacità contributiva giustifica l'interpretazione rigorosa delle norme fiscali agevolative, che costituiscono deroghe al regime ordinario e non possono essere estese a casi non espressamente previsti.
La sentenza tributaria può contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, senza necessità di una ricostruzione ampia dello svolgimento del processo.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale sono di stretta interpretazione e non si applicano automaticamente sulla base della sola residenza anagrafica del proprietario.
- Quando coniugi non separati possiedono e abitano immobili diversi, di regola non è possibile ottenere due agevolazioni per abitazione principale riferite allo stesso nucleo familiare.
- La situazione deve essere valutata considerando il luogo concordato dai coniugi come residenza della famiglia, non soltanto le singole residenze anagrafiche o i temporanei domicili per motivi di lavoro.
- La presenza di residenze separate può essere compatibile con l'agevolazione soltanto se viene dimostrata una reale cessazione della convivenza o una frattura del rapporto familiare, non una semplice assenza temporanea.
- In caso di contestazione, il contribuente deve poter documentare in modo concreto le ragioni della separazione abitativa e l'effettiva individuazione dell'immobile come centro della vita familiare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2016Sentenza del 12/04/2016 n. 41 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 apr 2016Sentenza del 12/04/2016 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 12 apr 2016Sentenza del 12/04/2016 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 12 apr 2016Sentenza del 12/04/2016 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 12 apr 2016Sentenza del 12/04/2016 n. 960 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 apr 2016Sentenza del 12/04/2016 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →